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Immagine del redattoreCSA Offida srl

È legittimo sospendere il lavoratore che non si vaccina?


Il dipendente che rifiuta, senza giustificazione, di sottoporsi alla vaccinazione anti COVID-19 può essere legittimamente sospeso dal servizio, con conseguente mancata irrogazione della retribuzione.

Questo è quanto ha deciso il Tribunale di Modena, affrontando il caso di un gruppo di lavoratori (fisioterapisti in una casa di riposo per anziani) che, a dicembre 2020, avevano rifiutato la vaccinazione anti COVID-19 ed erano stati sospesi dal lavoro.

Analizzando il ricorso dei dipendenti, il Tribunale ha innanzitutto evidenziato come i lavoratori siano tenuti a prendersi cura della propria salute e sicurezza, anche nel rispetto delle persone terze con cui vengono a contatto nello svolgimento delle proprie mansioni (art. 20 D.Lgs. 81/2008). Di conseguenza, il lavoratore (proprio come il datore di lavoro) è titolare di precisi doveri di sicurezza e deve essere ritenuto responsabile dei propri comportamenti.

I giudici osservano che, come quando il datore di lavoro non rispetta gli obblighi contrattuali e il lavoratore può rifiutarsi di prestare la propria opera, così se il lavoratore trasgredisce agli obblighi di sicurezza è legittima una reazione del datore di lavoro, che può arrivare anche alla sospensione dal servizio.

L'obbligo di sicurezza nei luoghi di lavoro può ricomprendere anche una fattispecie come quella della vaccinazione anti COVID? All'epoca dei fatti non esisteva alcuna norma che obbligava gli operatori sanitari al vaccino (art. 4 DL 44/2021 conv. in L. 76/2021, emanato nelle more del processo); tuttavia, il Tribunale riporta un orientamento (a cui poi è giunto anche il legislatore con il DL 44/2021) secondo cui, nell'ambito delle prestazioni sanitarie (soprattutto, come nel caso di specie, se il soggetto entra in contatto con soggetti fragili) la tutela e la protezione della salute e sicurezza sul lavoro rientrano nell'oggetto della prestazione esigibile (tutela che può attuarsi anche tramite vaccino anti COVID-19): in assenza di ciò, ove non sia possibile ricollocare il dipendente, la prestazione lavorativa diviene per il datore di lavoro inutile e irricevibile.

A fronte di ciò, appare ragionevole la scelta datoriale di sospendere cautelativamente il lavoratore dal servizio.

Sentenza Tribunale Modena 19 maggio-2021

Fonte: MementoPiù Quotidiano Lavoro

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