Importanti indicazioni per le imprese sul regime degli aiuti “de minimis”, sui limiti e sulle modalità di cumulo con altri aiuti sono state espresse dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 2792 del 2021. In particolare, viene chiarito che qualora un’impresa faccia legittimamente domanda di un aiuto “de minimis” che, a causa dell’esistenza di aiuti precedenti, porti al superamento del massimale previsto dai regolamenti UE, l’amministrazione concedente deve consentirle di optare, fino alla definitiva concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia a precedenti aiuti già utilizzati, al fine di non superare tale massimale. Con la sentenza n. 2792 del 2021, la III sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato (Presidente Franco Frattini, Consigliere Estensore Raffaello Sestini) ha reso una importante decisione sul tema degli “aiuti de minimis” concessi dallo Stato italiano alle imprese. La pronuncia trae origine da un appello, interposto dall’INAIL, contro la sentenza del Tar Veneto che aveva accolto il ricorso presentato da una snc avverso il provvedimento di annullamento della concessione di un contributo da 200.000 euro - a valere nell’arco di tre esercizi -, assentito ed erogato, nell’ambito dell’“Avviso - quadro pubblico” bandito nel 2013, ai sensi dell’art. 3, par. 1, regolamento UE 1407/2013. Regolamento UE sugli aiuti “de minimis” Il regolamento in questione era stato adottato dalla Commissione europea, ai sensi dell’art. 108, par. 4, TFUE, al fine di dettare la disciplina attuativa degli aiuti “de minimis”, che il Consiglio dell’Unione Europea, con regolamento CE n. 994/1998 adottato ai sensi dell’art. 109 TFUE, aveva esentato dall’obbligo di notifica previsto, a carico degli Stati membri, dall’art. 108, par. 3, TFUE. Secondo il primo considerando del regolamento UE 1407/2013, con l’etichetta “de minimis” sono indicati “gli aiuti di Stato che non superano un importo prestabilito concessi ad una impresa unica in un determinato arco di tempo […] e non siano dunque soggetti alla procedura di notifica” alla Commissione europea. Scopo del regolamento europeo è quello, a tutela della concorrenza nel mercato unico, di regolare la concessione degli aiuti predetti onde evitare una elusione della normativa primaria che vieta la concessione di aiuti di Stato, tali essendo, in base all’art. 107, par. 1 del TFUE, quelle misure comunque concesse da uno Stato membro in favore di un’impresa o di determinate produzioni, le quali falsino o minaccino di falsare la concorrenza. In tale ottica, si spiegano le previsioni regolamentari relative al cumulo degli aiuti (art. 5) e sulle forme del controllo (art. 6). La vicenda Nel caso all’origine della pronuncia in commento l’impresa ricorrente in primo grado, avendo ricevuto nei due precedenti esercizi finanziari 2012 e 2013 incentivi per un valore di 90.000 euro e, successivamente, richiesto all’INAIL un aiuto pari a 130.000 euro per il terzo esercizio, si era vista annullare il provvedimento di ammissione al beneficio, con conseguente richiesta di restituzione dell’acconto già corrisposto. Da parte sua la ricorrente aveva chiesto all’INAIL se, al fine di evitare il superamento della soglia “de minimis”, potesse rinunciare a parte dell’importo originariamente corrisposto oppure presentare una variante progettuale che, comportando la riduzione del progetto iniziale, determinasse la riduzione del contributo. Non avendo ricevuto risposta alcuna dall’Amministrazione, il ricorrente aveva optato per la seconda soluzione. Benché l’INAIL avesse convalidato la variante dal punto di vista tecnico, tuttavia riteneva che il nuovo contributo avrebbe potuto essere concesso solamente a fronte di una rinuncia integrale dell’impresa al contributo precedentemente elargito. In pratica, con la nuova richiesta, ad avviso dell’Amministrazione, la società ricorrente aveva superato il limite “de minimis”, ma l’INAIL, anziché limitarsi a rigettare l’istanza, aveva ritenuto di annullare in autotutela la concessione precedente. Alla base della decisione del Consiglio di Stato, di conferma della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso dell’impresa, si colloca la sentenza resa, su rinvio pregiudiziale, dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, alla quale sono stati posti due quesiti. In sintesi, i giudici amministrativi italiani chiedevano ai colleghi europei se, in base al regolamento UE applicabile alla fattispecie, fosse possibile per l’impresa incorsa nel superamento della soglia de minimis rientrare al di sotto, fino alla effettiva erogazione dell’ulteriore tranche richiesta, rinunciando a parte dei finanziamenti pregressi oppure rimodulando il progetto, e se tale opzione fosse eventualmente esercitabile pur in difetto di una espressa previsione nella normativa nazionale. La risposta della Corte di giustizia è stata che, pur non derivando dal regolamento UE alcun obbligo in tal senso, agli Stati membri non è vietato “consentire alle imprese richiedenti di modificare la loro domanda di aiuto, al fine di evitare che la concessione di un nuovo aiuto “de minimis” porti l’importo complessivo degli aiuti accordati a superare il massimale de minimis, qualora tali modifiche siano effettuate prima della concessione dell’aiuto de minimis“. Secondo il giudice comunitario, dunque, la riduzione del contributo richiesto, per non far scattare il superamento della soglia, è possibile purché la relativa rimodulazione sia proposta prima dell’accertamento dell’avvenuto sforamento. Sulla base dell’interpretazione della normativa comunitaria, il Consiglio di Stato, nella sentenza qui commentata, ha rigettato il ricorso in appello della INAIL, avendo rilevato, molto semplicemente, come la proposta di variante progettuale sia stata tempestivamente avanzata prima della concessione della verifica della tranche. Consiglio di Stato e corretta applicazione del diritto UE La sentenza del Consiglio di Stato appare ineccepibile, sotto il profilo della corretta applicazione del diritto europeo a seguito di rinvio pregiudiziale. L’interpretazione del regolamento UE offerta dalla Corte di giustizia, invero, è impeccabile nella sua semplicità e praticità: essa individua nel momento del controllo, circa il superamento della soglia “de minimis”, il limite entro il quale l’impresa può far pervenire le proprie proposte di variazione degli importi. Si tratta di un encomiabile punto di equilibrio fra le esigenze, sottese al regolamento della Commissione europea, di evitare smagliature nella tutela della concorrenza all’interno del mercato unico e, dall’altro lato, di tutelare il legittimo affidamento del privato o, se si preferisce, la “buona fede” di chi, rischiando di superare il massimale normativamente previsto, offra di rimodulare il contributo. Il Consiglio di Stato ha quindi fatto buongoverno dei principii comunitari, ma la trama della decisione in commento si arricchisce di ulteriori elementi che vale la pena di evidenziare. Pur non evocando mai in motivazione l’eccesso di potere, sub specie ingiustizia manifesta, il giudice amministrativo di secondo grado individua nei principii di buon andamento ed imparzialità, che reggono l’attività amministrativa, le regole di condotta cui avrebbe dovuto uniformarsi l’amministrazione ricorrente nel caso di specie. In tale prospettiva, non solo viene in rilievo la tutela del legittimo affidamento del privato che senza callidità abbia superato il massimale “de minimis”, ma, soprattutto, emerge il principio di efficienza dell’azione amministrativa, declinato come ottimale utilizzo di tutte le risorse finanziarie disponibili per il perseguimento dell’interesse pubblico. In quest’ottica, censurabile appare la decisione amministrativa di non consentire all’impresa “in buona fede” l’utilizzo, entro il massimale di spesa fissato dalla normativa comunitaria, di risorse addizionali che, senza appunto comportare il superamento delle soglie poste a presidio della libera concorrenza nel mercato interno, le avrebbero comunque consentito di investire nel miglioramento della sicurezza dei luoghi di lavoro; realizzandosi, per tale via, proprio quell’interesse pubblico che è dalla legge posto alla base delle attribuzioni funzionali dell’ente INAIL. La pronuncia desta interesse, in definitiva, perché valorizza l’efficienza nella spendita delle risorse pubbliche, intesa quale adeguato rapporto fra mezzi impiegabili e risultati dell’azione amministrativa, quale parametro di legittimità dei provvedimenti amministrativi, agendo quale “limite rimosso” allo scrutinio giurisdizionale sul contenuto degli atti senza, tuttavia, sconfinare nel merito.
Fonte:www.ipsoa.it
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