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Ammortamenti sospesi e deduzione fiscale: obbligo o facoltà?


I soggetti che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili nazionali relativamente all’esercizio in corso al 15 agosto 2020, i quali si avvalgano della deroga di cui all’art. 60, comma 7-bis, D.L. n. 104/2020, non imputando, in tutto o in parte, nel conto economico, le quote di ammortamento delle immobilizzazioni, hanno la facoltà, ma non l’obbligo, di dedurre fiscalmente le quote di ammortamento non imputate in bilancio. Lo ha evidenziato l’AIDC con la Norma di comportamento n. 212 del 10 maggio 2021.

Con la Norma di comportamento n. 212, l’AIDC ha analizzato il trattamento fiscale degli ammortamenti sospesi.

Nel contesto dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, il Legislatore ha introdotto una disposizione temporanea che consente, alle imprese che redigono il bilancio d’esercizio senza l’adozione dei principi contabili internazionali, la sospensione dell’imputazione, in tutto o in parte, degli ammortamenti nei bilanci relativi all’esercizio in corso al 15 agosto 2020.

Si tratta di quanto previsto dall’art. 60, comma 7-bis, D.L. n. 104/2020. Il successivo comma 7-quinquies prende in considerazione le conseguenze di natura fiscale derivanti dalla applicazione della deroga.

E’ previsto che la deduzione della quota di ammortamento ai fini fiscali è comunque ammessa alle stesse condizioni e negli stessi limiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dalla imputazione al conto economico.

Analogamente, ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, come determinata sulla scorta degli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/1997, viene comunque consentita la deduzione della quota di ammortamento non imputata nel bilancio di esercizio (cioè a prescindere, appunto, dalla imputazione al conto economico).

Sul punto è stato analizzato se la deduzione ai fini fiscali degli ammortamenti non imputati a conto economico sia semplicemente ammessa ovvero sia obbligatoria.

Questa norma consente di - ma non obbliga a - dedurre, ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP, le quote di ammortamento non imputate a bilancio in applicazione della deroga di cui al comma 7-bis.

La conclusione è coerente con il contenuto del documento interpretativo n. 9 emanato dall’OIC, nel quale si precisa che qualora ci si avvalga della deroga di natura civilistica, la stessa “può” (e dunque non necessariamente deve) generare fiscalità differita.

Quindi l’art. 60, comma 7-quinquies del D.L. n. 104/2020 si interpreta nel senso che i soggetti che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili nazionali relativamente all’esercizio in corso al 15 agosto 2020, i quali si avvalgano della deroga di cui al comma 7-bis della medesima disposizione non imputando, in tutto o in parte, nel conto economico, le quote di ammortamento delle immobilizzazioni di cui agli articoli 102, 102 bis e 103 del TUIR, hanno la facoltà, ma non l’obbligo, di dedurre fiscalmente le quote di ammortamento non imputate in bilancio.

Analoga conclusione vale ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Fonte: IPSOA

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