Cassa integrazione straordinaria in deroga:
I datori di lavoro che hanno fruito dei periodi CIG previsti dal Decreto Sostegni (art. 8, c. 1, DL 41/2021 conv. in L. 69/2021) e che nel primo semestre del 2021 hanno subìto un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre del 2019, possono presentare domanda di CIGS in deroga (artt. 4 e 21 D.Lgs. 148/2015) per una durata massima di 26 settimane intercorrenti tra il 26 maggio e il 31 dicembre 2021.
La domanda è subordinata alla stipula di accordi collettivi aziendali (art. 51 D.Lgs. 81/2015) di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza al 26 maggio 2021, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza COVID-19.
La riduzione media oraria non può essere superiore all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo è stipulato.
Il trattamento retributivo perso va determinato non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali stipulati nei 6 mesi antecedenti la stipula dell'accordo collettivo. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
Gli accordi collettivi devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento l'orario ridotto (nei limiti del normale orario di lavoro). Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.
Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo (art. 3, c. 5, D.Lgs. 148/2015) e la relativa contribuzione figurativa.
Per i trattamenti di integrazione salariale qui esaminati non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.
Datori di lavoro che usufruiscono della CIG dal 1° luglio al 31 dicembre 2021: esonero dal versamento del contributo addizionale:
I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIG (art. 8, c. 1, DL 41/2021 conv. in L. 69/2021) e che sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale (artt. 11 e 21 D.Lgs. 148/2015), sono esonerati dal versamento del contributo addizionale dal 1° luglio al 31 dicembre 2021
Divieto di licenziamento:
Per i datori di lavoro che accedono ai periodi di cassa integrazione dal 1° luglio 2021 (art. 40, c. 3 DL 73/2021) è precluso, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021, l'avvio delle procedure di licenziamento per GMO individuale e collettivo (art. 3 L. 604/66; art. 4, 5, e 24 L. 223/91).
Nel medesimo periodo sono sospese anche le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore.
Il divieto non si applica in caso di:
- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa
- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, se nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di azienda
- accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo (a questi lavoratori è comunque riconosciuta la NASPI)
- fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.
Proroga CIGS per cessazione dell'attività produttiva:
Dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, in via eccezionale al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, può essere autorizzata una proroga di 6 mesi della CIGS per cessazione attività, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica e che abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità (art. 44, c. 1 bis, DL 109/2018 conv. in L. 130/2018).
Fonte: Mementopiù quotidiano lavoro
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