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Sanzioni per retribuzioni in contanti: inapplicabilità del cumulo giuridico


La nota n. 606 del 202 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di applicare l’istituto del cumulo giuridico al regime sanzionatorio previsto nei casi di mancata corresponsione della retribuzione con strumenti tracciabili. Nei casi di plurime violazioni commesse con altrettante condotte e per più mensilità, non può non riconoscersi la sussistenza di una pluralità di violazioni; inoltre, l’illecito si perfeziona a prescindere da eventuali violazioni di previdenza e assistenza obbligatoria. Dunque, la cumulabilità tra le sanzioni risulta invocabile, in quanto le condotte non sarebbero riconducibili ad una configurazione unitaria.

Con la nota n. 606 pubblicata il 15 aprile 2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha espresso parere negativo verso la cumulabilità tra le sanzioni amministrative nei casi di illecito per mancata corresponsione della retribuzione con strumenti tracciabili.

Il sistema del cumulo giuridico

L’art. 8 della L. n. 689/1981 estende alle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridico già tipizzato in sede penale. Pertanto, se a fronte della stessa azione od omissione vengano violate più volte la stessa norma incriminatrice o norme diverse, l’autore degli illeciti è sanzionato con la pena prevista per la violazione più grave, incrementata fino al triplo.

I chiarimenti dell’Ispettorato

Tale disciplina non è però applicabile nei casi di plurime violazioni commesse con altrettante condotte e nel caso di violazione della disposizione in esame, posta in essere per più mensilità, non può non riconoscersi la sussistenza di una pluralità di violazioni, indipendentemente dalla circostanza che l’illecito si riferisca ad uno o più lavoratori.

Quanto alla applicazione dell’art. 8, comma 2, della L. n. 689/1981, trattandosi di corresponsione della retribuzione in contanti, l’illecito in questione si perfeziona a prescindere da eventuali violazioni di previdenza e assistenza obbligatoria e, pertanto, risulterebbe comunque estraneo a detta materia anche nella ipotesi in cui sia stata contestata la violazione ammnistrativa dell’impiego di lavoratori “in nero” con conseguente applicazione della maxisanzione.

In definitiva non risulta invocabile, per le ipotesi sanzionatorie in esame, l’art. 8, comma 1, in quanto le condotte non sarebbero riconducibili ad una configurazione unitaria; al contempo, gli obblighi in esame e le relative sanzioni appaiono di per sé estranei alla materia previdenziale e assistenziale cosicché ad essi non risulta applicabile neanche l’istituto di cui all’art. 8, comma 2.

Né può ritenersi applicabile, in via analogica, la normativa dettata dall’art. 81 c.p., in tema di continuazione tra reati, sia perché l’art. 8 della L. n. 689/1981 prevede, come detto, espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, con conseguente evidenza dell’intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi, sia perché la differenza tra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi.


Fonte: IPSOA quotidiano LAVORO E PREVIDENZA

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