top of page
Cerca
Immagine del redattoreCSA Offida srl

Tassazione criptovalute: l’esigenza di una nuova legislazione per le monete virtuali




Premessa Nonostante questi ultimi giorni siano stati estremamente poco favorevoli al mondo delle criptovalute per la grande volatilità a cui sono state sottoposte, esse, per alcuni, costituiscono il futuro della finanza, pur essendo per molti una moda del momento. La nascita di varie forme di criptovalute ha trovato spazio nel mondo della finanza internazionale in quanto ha costituito un nuovo metodo di pagamento, fuori dal controllo degli Stati sovrani, nonché una nuova frontiera speculativa totalmente differente da quella tradizionale legata alle transazioni dei titoli di borsa e/o delle monete ufficiali. I bitcoin, all'inizio, nonché la tecnologia blockchain, hanno dato realtà ad una nuova economia facendo nascere comunque dubbi riguardo agli aspetti legislativi sia civilistici che fiscali nelle varie economie mondiali. La Svizzera ha colto già dall'inizio i vantaggi di tale fenomeno divenendo, per la sua sicurezza finanziaria, hub della blockchain grazie a leggi rigorose a tutela della privacy e a un approccio normativo pragmatico. La città svizzera di Zugo ha dato vita alla “cripto valley” quale catalizzatrice di iniziative imprenditoriali legate alla nascita di nuove criptovalute quali Ethereum e Bitcoin Swiss, facendo sbocciare nel contempo nuovi ecosistemi blockchain situati a Zurigo, Ginevra, Basilea, Vaud, Lucerna e Berna. Come abbiamo anticipato l'utilizzo di tali monete virtuali presenta alcune caratteristiche in sé negative legate al fatto che ancora ad oggi la normativa civilistica non ha ancora affrontato gli aspetti giuridici di questo nuovo mondo finanziario. Oggi ci limiteremo essenzialmente ad effettuare alcuni chiarimenti legati agli aspetti fiscali che potrebbero nascere dal possesso personale, nonché dalla gestione societaria di tali criptovalute.

Il trattamento fiscale applicabile alle criptovalute Il mondo delle criptovalute nasce per sua natura in un contesto virtuale e chiunque operi con le stesse, che sia un trader o un acquirente, dovrà prima o poi fare i conti con il mondo reale. Gli aspetti che oggi vorremmo sinteticamente evidenziare sono tutti quei problemi relativi alla tassazione diretta e indiretta delle monete virtuali. Non esiste per esse una definizione giuridicamente rilevante, ma ci auguriamo che prima o poi venga costruito un sistema giuridico che tragga le sue certezze dalle funzioni che di volta in volta le monete virtuali svolgono. Più realisticamente le valute in commento hanno una natura mista a secondo del settore di riferimento in cui sono utilizzate e quindi è preminente che un corretto inquadramento civilistico possa precedere quelle norme tributarie chiare e univoche destinate sia al mondo delle società che originano tali monete fiduciarie, sia a coloro che investono su tale prodotto. La moneta digitale è, contrariamente a quella tradizionale, fondata sul riconoscimento e sull'accettazione volontaria della stessa da parte degli operatori di mercato non possedendo la stessa un proprio corso legale. Proseguendo nell'inquadramento e nel trattamento di tali criptovalute possiamo rifarci, ai fini IVA, alla sentenza della C.Giust. UE22 ottobre 2015 C-264/14. Tale contenzioso si riferiva al corretto trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in riferimento a operazioni di cambio di valuta tradizionale contro la valuta virtuale ed in particolare per i bitcoin. I magistrati europei hanno stabilito in via principale che tali operazioni sono da configurarsi quali “prestazioni di servizi a titolo oneroso” per la qual ragione le stesse non ricadono tra le cessioni di beni e possono essere normalmente considerate tra quelle prestazioni esenti IVA simili a quelle che regolano il “cambio a pronti” di divise, banconote e monete con valore liberatorio. Tale sentenza ha dato modo all'AE, con la Ris. AE 2 settembre 2016 n. 72/E, di confermare con un documento di prassi che le attività della società interpellante, che eseguiva per conto di clienti operazioni di acquisto e vendita di bitcoin, dovesse essere considerata ai fini IVA quale prestazione di servizi esente ex art. 10 c. 1 n. 3 DPR 633/72. Tale documento quindi, ai fini fiscali, ha assimilato le valute virtuali a quelle tradizionali. Per tale motivo ai sensi dell'art. 67 TUIR si può desumere ai fini delle Imposte Dirette che esse costituiscono “redditi diversi di natura finanziaria” quali “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valute estere, oggetto di cessione a termine o rinvenienti da depositi o conti correnti. Nell'ambito delle cessioni a titolo oneroso è da precisare che le plusvalenze derivanti da transazioni provenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito “a condizione che nel periodo di imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, sia superiore a € 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui” (c. 1 ter). Ai sensi dell'art. 5 c. 2 D.Lgs. 461/97 le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 26% liquidata dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi e più precisamente nel quadro RT del modello redditi persone fisiche. Tale modalità di dichiarazione delle plusvalenze da parte del contribuente diviene necessaria al posto del regime del risparmio amministrato per la mancanza di un intermediario residente che normalmente esercita il ruolo di sostituto d'imposta. Di contro è anche precisato che se tali transazioni hanno portato esclusivamente delle minusvalenze non ricorre alcun obbligo di dichiararle ai fini fiscali salvo che può esserci un vantaggio comunque nel compilare il quadro RT nel modello Redditi persone fisiche in quanto le minusvalenze possono essere utilizzate nell'esercizio in corso e nei quattro successivi per la compensazione con altre plusvalenze realizzate dal singolo contribuente. In effetti, a norma dell'art. 68 c. 5 TUIR, i redditi provenienti dalla vendita di partecipazioni qualificate e non qualificate, nonché dalla cessione o chiusura di contratti derivati, costituiscono un unicum indistinto all'interno del quale le plusvalenze possono essere compensate con le minusvalenze. Precisiamo infine che, ai sensi del monitoraggio fiscale delle attività finanziarie, i rapporti tenuti da un contribuente residente nel territorio nazionale con intermediari esteri vengono identificati nel contesto dei “contratti derivati”. I contribuenti sono obbligati a dichiarare il possesso di investimenti finanziari esteri all'interno del Quadro RW le cui istruzioni prevedono specifici comportamenti per i detentori di criptovalute affidando, nella tabella dei codici, il codice 14 alle valute virtuali. Riteniamo comunque che la dimensione extra territoriale delle criptovalute non può essere paragonata, nella maggior parte dei casi, a quella delle attività estere di natura finanziaria non essendo certamente “un investimento all'estero”. Si precisa comunque che le istruzioni riguardo al quadro RW di cui sopra sono sorte esclusivamente nel periodo di imposta 2018 non facendosi alcun riferimento ai periodi di imposta precedenti. Dobbiamo quindi desumere che nessun obbligo, almeno fino a quell'anno, sussisteva a carico del contribuente. In buona sostanza l'AE, dopo ulteriori chiarimenti pubblicati con il “Model tax convention on incom and on capital”, documento OCSE del 21 novembre 2017, non ha preso alcuna posizione, né avallando i principi dettati dallo stesso, né modificando l'obbligo che impone ai contribuenti italiani di compilare il modello RW che il predetto documento esclude quando un contribuente fiscalmente residente in Italia detenga valuta virtuale su un portafoglio privato estero.

In conclusione Come si evince da queste sintetiche note diversi sono i vuoti legislativi che derivano dal possesso nonché dalla compravendita di valuta virtuale. Molto spesso abbiamo discusso ed evidenziato l'esigenza di uniformità delle norme fiscali in Europa ancorché da molti Stati aderenti viene rivendicato il principio della libera concorrenza fiscale. L'affermarsi di realtà aziendali di profilo economico finanziario dedicato a questo nuovo mondo di monete virtuali ha trovato pronti alcuni Paesi fra i quali gli Stati Uniti, il Canada, la Francia e il Regno Unito che hanno intrapreso studi e provvedimenti di natura civilistico/fiscale per gestire in tempo reale tali fenomeni. Diventa quindi pressante l'esigenza, anche in un periodo in cui le priorità sono legate alla crisi pandemica, di dare vita ed immediatezza ad un sistema di leggi di natura civilistico – fiscali che identifichino e determinino con certezza i comportamenti degli investitori nonché delle società finanziarie che gestiscono queste attività.


Fonte: Mementopiù.it

Comments


bottom of page