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Immagine del redattoreCSA Offida srl

Abuso del diritto e onere probatorio


Non si riscontra abuso del diritto ai fini IVA se nell'operazione contestata vi sono evidenze della sua natura economica (anche se il risultato è stato ottenuto tramite una manipolazione degli schemi fiscali). La Cassazione è tornata sul tema evidenziando come una condotta possa ritenersi abusiva se l'operazione economica abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di elusione del fisco; il divieto di siffatte operazioni non opera se esse possono spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio anche implicitamente non consentito di imposta. Incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di fornire la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale; mentre è a carico del contribuente l'onere di dedurre e provare le giustificazioni economiche poste a base dell'operazione, diverse dal mero risparmio tributario. Nel caso in esame, l'operazione perseguiva il prevalente scopo di (realizzare e) fornire alcuni macchinari mediante ricorso a finanziamento, con l'intervento di società di leasing e con i minori oneri possibili. "Ciò è avvenuto – evidenziano i giudici – anche attraverso una evidente manipolazione dei meccanismi fiscali e con la spendita di giustificazioni, per le fatture e per le note di credito, incoerenti con la realtà dei fatti". Tale connotazione, tuttavia, non può ritenersi caratterizzante o, comunque, prevalente; lo stesso vantaggio fiscale, conseguente all'incidenza della fatturazione anticipata sulle liquidazioni periodiche IVA, appariva integrare più un effetto collaterale della complessiva operazione che un obiettivo perseguito. Respinto, quindi, il ricorso del Fisco.



Fonte:Mementopiù.it



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