Salvo ulteriori proroghe (che potrebbero essere introdotte con appositi emendamenti al disegno di legge di Bilancio, ora all'esame del Parlamento), a partire dal prossimo anno non saranno più agevolate le acquisizioni di beni strumentali - materiali ed immateriali – cosiddetti "ordinari". Ne ripercorriamo la disciplina.
Estensione del credito d'imposta
Salvo ulteriori proroghe dell'ultima ora (che potrebbero essere introdotte con appositi emendamenti al disegno di legge di Bilancio, attualmente all'esame del Parlamento), a partire dal prossimo anno non saranno più agevolate le acquisizioni di beni strumentali - materiali ed immateriali – cosiddetti ordinari”.
Anche per tale tipologia di beni, sarà comunque possibile avvalersi del credito d'imposta “beni strumentali” - disciplinato ora dall'art. 1 c. 1055 L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) - qualora:
1. entro la data del 31 dicembre 2022 l'ordine di acquisto risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto nella misura minima del 20 per cento del costo complessivo;
2. entro il 30 giugno 2023, venga effettuato l'investimento.
In tal caso, il credito d'imposta sarà riconosciuto nella misura del 6 per cento, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni per i beni “ordinari” materiali e a 1 milione per quelli “ordinari” immateriali). In mancanza dei requisiti citati, quindi, gli acquisti di beni strumentali “ordinari” effettuati dal 1° gennaio 2023 non saranno più agevolati, semprechè nel frattempo non intervenga una proroga.
Ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'investimento, giova richiamare la posizione assunta dall'Amministrazione fiscale in relazione ai casi in cui il contratto preveda, oltre alla consegna del bene, uno o più adempimenti ulteriori, quali ad esempio lo svolgimento di test o l'avvio di un macchinario. L'Agenzia delle Entrate, in particolare, ha affermato a più riprese che nelle ipotesi in cui dall'analisi delle clausole contrattuali emerga che questi adempimenti ulteriori costituiscono soltanto delle prestazioni “accessorie” alla prestazione principale (rappresentata dalla consegna del bene), tali ulteriori attività non rilevano ai fini del completo adempimento degli obblighi contrattuali (in tal senso si richiamano le Risp. AE 3 febbraio 2022 n. 62 e 28 giugno 2022 n. 355).
Ambito applicativo dell'agevolazione: i beni “ordinari”
Si tratta dei beni sforniti dei requisiti richiesti ai fini della loro qualificazione 4.0., e quindi non riconducibili alle tipologie di beni elencati negli Allegati A o B alla L. 232/2016 (legge di Stabilità 2017). A titolo esemplificativo, ai fini della normativa in esame costituiscono beni “ordinari” il mobilio, i computer, le stampanti, i software non aventi le caratteristiche 4.0, nonché i “macchinari” in generale. Fermo restando che si deve trattare di beni “nuovi”, per espressa previsione normativa sono comunque escluse dal beneficio fiscale in commento talune tipologie di beni, tra i quali per importanza spiccano:
1. i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, deducibili integralmente, sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali (si tratta in sostanza dei beni di cui all'art. 164 c. 1 TUIR);
2. i fabbricati e le costruzioni;
3. i beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento.
Ambito soggettivo
Sotto il profilo soggettivo, premesso che dell'incentivo de quo – con riferimento ai beni strumentali materiali tradizionali (quindi non per i beni di cui agli A o B alla L. 232/2016) - possono fruirne anche i professionisti (compresi i forfettari), la normativa vigente ne delinea l'ambito applicativo in modo estremamente ampio (caratteristica, questa, comune ad altre misure del piano “Impresa 4.0”), in quanto vi possono accedere in linea di principio tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Vi possono rientrare anche gli enti non commerciali, con riferimento alle attività di natura commerciale eventualmente svolte (Circ. AE 23 luglio 2021 n. 9/E, quesito 1.1).
Tale principio incontra una deroga nel caso in cui l'impresa risulti destinataria di sanzioni interdittive, ai sensi dell'art. 9 c. 2 D.Lgs. 231/2001), oppure si trovi in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni: in tutte queste ipotesi, infatti, l'accesso al credito d'imposta è precluso.
Determinazione del credito d'imposta
Ai fini dell'individuazione della base di calcolo del beneficio fiscale, la norma prescrive che il costo vada determinato ai sensi dell'art. 110 c. 1 lett. b) TUIR, con la conseguenza che vi rientrano anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.
Per i beni materiali ed immateriali strumentali, peraltro, si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di norme di legge. Inoltre, nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.
Caratteristiche del credito d'imposta
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap, e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109, comma 5, TUIR). Il credito d'imposta è cumulabile:
1. con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, semprechè tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto;
2. con il credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti nel Mezzogiorno, ex art. 1 c.98-108 L. 208/2015 (legge di Stabilità 2016): tale principio fu espresso dalle Entrate con la Risp. AE 16 settembre 2020 n. 360.
Adempimenti
Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alla norma agevolativa (Risp. AE 5 ottobre 2020 nn. 438 e 439). In difetto di tale indicazione, la fattura “non è considerata documentazione idonea e determina quindi, in sede di controllo, la revoca della quota corrispondente di agevolazione”. Tale obbligo riguarda anche i documenti che certificano la consegna del bene, quali il documento di trasporto, mentre non si applica al “verbale di collaudo o di interconnessione” (Risp. AE 18 maggio 2022 n. 270).
Il riferimento all'art. 1 c. 184-197 L. 160/2019 (legge di Stabilità 2020), può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro. Per quanto attiene invece alle fatture elettroniche, il beneficiario può, in alternativa, stampare il documento apponendo la citata scritta indelebile, oppure effettuare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso (Circ. AE 17 giugno 2019 n. 14/E). Il cessionario/committente, senza procedere alla materializzazione analogica della fattura, può predisporre un altro documento, da allegare al file della fattura, contenente i dati necessari per l'integrazione e gli estremi della fattura stessa, ed inviarlo al Sistema di Interscambio.
La regolarizzazione è ammessa, comunque, fino all'avvio di controlli da parte dell'Amministrazione fiscale.
Si richiama infine l'attenzione sull'obbligo, posto in capo all'impresa beneficiaria, di effettuare un'apposita comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Mise), entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di maturazione del credito d'imposta.
Fruizione del beneficio fiscale Qualora, con riferimento ai beni “ordinari”, entro la richiamata data del 31 dicembre 2022 l'ordine sia stato accettato dal venditore e l'acquirente abbia versato un acconto di almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'acquisizione, il relativo credito d'imposta potrà essere fruito esclusivamente in compensazione (codici tributo “6935”, “6936” e “6937”) in tre quote annuali di pari importo. Si tenga presente comunque che la fruizione del credito d'imposta è subordinata da un lato al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e dall'altro al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori. Nel caso in cui entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso oppure destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Nell'ipotesi appena descritta, il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione dev'essere riversato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le circostanze indicate, senza sanzioni e interessi.
Fonte: MementPiu'
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