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  • Immagine del redattoreCSA Offida srl

Irregolarità formali, ravvedimento speciale e rottamazione quater: i nuovi chiarimenti delle Entrate



L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 20 marzo 2023, n. 6/E, ha diffuso nuovi chiarimenti sulle definizioni agevolate contenute nella legge di Bilancio 2023, rispondendo a numerosi dubbi sollevati dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.

I chiarimenti, per alcune delle definizioni agevolate, giungono a pochi giorni dalla data entro la quale vanno effettuati i versamenti e, quindi, assumono particolare importanza.

Ci si riferisce, ad esempio, alla sanatoria delle irregolarità formali e al ravvedimento speciale, il cui versamento scade il 31 marzo ma anche alla rottamazione quater che prevede l’invio dell’istanza di adesione entro il 30 aprile.

Proviamo, per queste tre definizioni agevolate, ad individuare le più interessanti risposte fornite.

Definizione irregolarità formali

La norma, come noto, dà la possibilità di sanare, versando 200 euro per periodo d’imposta, le “violazioni formali” e cioè quelle violazioni che, non rilevando sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di imposte, ritenute alla fonte e crediti d'imposta, sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

Un elenco, seppur non esaustivo, è stato riportato nella circolare n. 2/E/2023.

Però, in quell’occasione, non è stato detto nulla a proposito delle violazioni in materia di fatturazione elettronica.

Pertanto, è stato chiesto se possono considerarsi formali le seguenti violazioni:

- fatture elettroniche emesse con errata indicazione del codice “natura” ma correttamente inserite nella dichiarazione IVA;

- fatture elettroniche inviate al sistema di interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta;

- corrispettivi elettronici correttamente memorizzati, non inviati all’Agenzia delle Entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta.

L’Agenzia delle Entrate non vede particolari problemi a far rientrare tali violazioni nel perimetro applicativo della sanatoria.

Pertanto, nulla osta a sanarle con la definizione agevolata di cui si discute.

Inoltre, sempre relativamente alla definizione, viene precisato che, così come a suo tempo affermato nella circolare n. 11/E/2019 a proposito della precedente sanatoria simile di cui al D.L. n. 119/2018, non occorre procedere alla rimozione delle irregolarità od omissioni laddove la stessa non sia necessaria ai fini dei controlli.

Ravvedimento speciale

Sul ravvedimento speciale che consiste nella possibilità di sanare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti versando le sanzioni ridotte ad un diciottesimo, nella circolare n. 6 viene riportato un importante chiarimento che verte sull’ambito applicativo.

Nello specifico, si afferma che mentre non è possibile sanare le violazioni derivanti dai “controlli automatici” ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972, lo stesso non può dirsi per le violazioni ex art. 41-bis D.P.R. n. 600/1973.

In altri termini, rientrano nell’ambito della definizione agevolata le violazioni accertabili con l’accertamento sintetico (appunto, quelli effettuati in base al suddetto art. 41-bis), purché non siano già state contestate.

Inoltre, nella circolare è stato chiarito che:

- non è possibile applicare il ravvedimento speciale per le violazioni relative all’esercizio dell’opzione per la proroga dei impatriati (art. 5, comma 2-bis D.L. n. 34/2019);

- in caso di ripetute integrazioni dichiarative - successive alla dichiarazione originaria validamente presentata, che rappresenta il dies a quo per la verifica del rispetto dei termini per l’emendabilità - si dovrà integrare la dichiarazione originaria, tenendo conto ovviamente delle modifiche/integrazioni, a favore o a sfavore, intervenute medio tempore (anche versando eventuali crediti generati e utilizzati se annullati per effetto delle modifiche apportate con la successiva dichiarazione integrativa).

Rottamazione quater

Per quanto riguarda la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la “rottamazione quater”, viene confermato che è possibile comprendere nell’ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie.

Inoltre, se il contribuente ha beneficiato di precedenti rottamazioni per cartelle relative a contributi previdenziali i cui enti, però, non hanno aderito alla nuova rottamazione, per questi debiti deve continuare a versare in base al vecchio piano di rateazione, non potendo far confluire questi importi nella nuova definizione.

Infine, viene ricordato che nella nuova definizione agevolata è possibile far rientrare tutti i carichi definibili con le vecchie rottamazioni, purché abbiano i requisiti richiesti dalla norma.


Fonte:IPSOA


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