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Fringe benefits: come applicare la nuova soglia di esenzione

Fonte: QuotidianoPiù - MementoPiù lavoro Il nuovo Decreto Aiuti quater (DL 176 pubblicato nella GU 18 novembre 2022), con una manovra quasi a sorpresa, ha stabilito l'innalzamento della soglia di esenzione a 3.000 euro per i fringe benefits. Proviamo qui a sintetizzare la portata della norma e offrire alcune indicazioni viste le molteplici informazioni diffuse che spesso risultano non corrette e coerenti con la normativa. TUIR e Decreto Aiuti bis La nuova misura necessita, in prima battuta di essere coordinata con due altre previsioni normative:

  • l'art. 51, c. 3, TUIR;

  • l'art. 12 DL 115/2022 conv. in Legge 142/2022.

La prima, l'art. 51, c. 3 TUIR, prevede che, normalmente, non concorrono al reddito da lavoro dipendente – e a quello assimilato al lavoro dipendente – quelle somme, valori, beni e servizi corrisposti, ceduti o prestati al dipendente e a suoi familiari, che siano determinati al valore normare e comunque nel comunque nel limite annuo di 258,23 euro. Se tale valore, nel corso del periodo d'imposte dovesse essere superato, tutto quanto riconosciuto ritorna imponibile sia a livello fiscale che contributivo. Nel paniere di 258,23 euro annui, di consueto, si è soliti ricomprendere alcune tipologie di benefits tra le quali, ad esempio, buoni spesa, buoni acquisto, buoni carburanti, doni e regali natalizi, telefonia cellulare ad uso promiscuo, coperture assicurative extra-professionali etc. Nella medesima soglia di esenzione, poi, vengono ricompresi anche i c.d. fringe benefits per:

  • autovetture concesse ad uso promiscuo secondo il parametro dettato dalle tabelle pubblicate annualmente dall'ACI;

  • interessi sui prestiti dalle aziende concessi ai lavoratori nel limite del 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi;

  • i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, assumendo la differenza tra la rendita catastale e le spese rimborsate dal lavoratore;

  • i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente.

In tale contesto si inserisce l'art. 12 DL 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis) che, con l'intento di offrire un supporto ai lavoratori a seguito dei rincari energetici in corso, stabilisce che la soglia annua di esenzione di 258,23 euro venga innalzata, per il solo 2022, a 600 euro permettendo di annoverare tra i benefit destinatari della deroga impositiva, anche i rimborsi e le somme corrisposti ai lavoratori per il pagamento di luce, acqua e gas. La misura di cui all' art. 11 DL 115/2022 è stata oggetto di una approfondita analisi da parte dell'Agenzia delle Entrate nella propria Circolare del 4 novembre 2022 n. 35/E alla quale si rinvia per gli aspetti pratici e operativi. La nuova soglia di esenzione Ora, il Decreto Aiuti-quater rivede nuovamente la soglia portando il limite di esenzione a ben 3.000 euro. Ad una prima lettura del testo normativo nulla sembra cambiare rispetto a quanto già previsto dall'art 2 DL 115/2022 se non una rimodulazione dello stesso al fine di sciogliere alcuni dubbi sorti a suo tempo rispetto ad una presunta franchigia totalmente esente di 600 euro e poi diversamente interpretata dalla Circ. del 4 novembre 2022 n. 35/E. Proviamo quindi a sintetizzare la portata della nuova soglia di esenzione così come rivista dal Decreto Aiuti quater. - Per l'anno 2022 non concorrono a formare il reddito, nel limite di 3.000 euro annui, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento:

  • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato

  • dell'energia elettrica

  • e del gas naturale

- La scelta di erogare o meno i fringe benefit spetta al datore di lavoro. Non sussiste, pertanto, alcun obbligo di corresponsione. Se vengono superati i 3.000 euro, inoltre, l'importo complessivo ritorna imponibile previdenziale e fiscale, dal primo euro, sia per il carico datore di lavoro che per quello del dipendente ricomprendendo anche eventuali somme e fringe già corrisposti. - Quali somme valori e beni ricomprendere? Tutti quelli ricomprendibili nell'art. 51. c. 3 e c. 4 TUIR. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • Buoni spesa

  • Buoni acquisto

  • Buoni carburanti

  • Rimborso e somme per bollette utenze domestiche (luce, acqua gas)

  • Doni e regali natalizi

  • Autovettura in uso promiscuo

  • Cellulare e telefonia mobile ad uso promiscuo

  • Fabbricati concessi in uso abitativo

  • Interessi su prestiti a dipendenti

  • Servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente

  • Coperture assicurative extra-professionali

  • Utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale

- Chi ne sono i beneficiari? I soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilato. Quindi lavoratori subordinati ma anche co.co.co, amministratori, tirocinanti etc. I benefits possono anche essere riconosciuti a favore del coniuge e dei familiari di cui all'art. 12 TUIR. - Le somme e i beni restano a carico del datore di lavoro che potrà dedurli integralmente dal proprio reddito. Essendo, infatti, i valori e beni attratti alla disciplina di cui all'art. 51, c. 3 del TUIR non rientrano nella nozione di oneri ad utilità sociale che vedrebbe il limite di deducibilità in capo alle aziende al 5x1000 del costo del personale (art. 100 TUIR). - Come erogare il benefit? Attraverso somme, valori, beni, voucher, convenzioni e a seguito di documento comprovante la spesa per il caso delle utenze (es copia bollette per luce, acqua, gas). Inoltre, non è un credito di imposta ma un valore a carico dei datori di lavoro che possono dedurlo dai costi aziendali (ma non è un valore da portare a compensazione o simile) e nemmeno può configurare un valore da portare a “compensazione” in F24. - Validità del limite di esenzione di 3.000 euro? Per tutto e solo il 2022 e purché erogati entro il 12 gennaio 2023 secondo il principio di cassa allargata (saranno necessari ulteriori chiarimenti per i conguagli di fine anno, in particolare per quelle somme e benefit già erogati e che sono stati già assoggettati a tassazione, come le auto ad uso promiscuo). - Possono essere erogati come forma premiale, come welfare, singolarmente ad uno o più lavoratori scelti dal datore / committente ma anche a tutti i lavoratori indistintamente o a categorie omogenee di lavoratori, come ulteriore elemento retributivo concordato con il lavoratore (ponendo comunque attenzione a che non divengano surrogati di elementi retributivi dovuti a seguito di prestazioni, es: minimi, scatti, straordinari, mensilità aggiuntive, Tfr, altre maggiorazioni etc). - Salvo diversi ed ulteriori interventi, rimangono valide tutte le indicazioni ad oggi fornite dall'Agenzia Entrate con la Circ. 4 novembre 2022, n. 35. Tempi di corresponsione Mentre per un valore anche di 600 euro le aziende si erano già attivate, poiché i benefits dovranno comunque essere riconosciuti (indipendentemente dalla loro “spendibilità”) entro il 12 gennaio 2023 si assisterà, eventualmente, ad una corsa contro il tempo. Molto probabilmente, in tale contesto, i datori di lavoro saranno più propensi a riconoscere rimborsi per utenze domestiche soprattutto in quei casi in cui non vi siano particolari difficoltà nell'individuazione dell'intestatario dell'utenza (cfr Circ. AE n. 35/E). I rischi di elusione Un così alto valore di esenzione potrebbe invogliare qualcuno a “trasformare” elementi retributivi legati a prestazioni in somme esenti. Anche qui vi è da fare una attenta valutazione propendendo per l'utilizzo della misura in modalità consapevole e soprattutto legale evitando comportamenti che potrebbero sfociare al limite della fraudolenza.


Fonte: QuotidianoPiù - MementoPiù lavoro

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