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Per i dividendi “qualificati” maturati ante 2018 basta la delibera entro il 31.12.2022


L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nella serata di ieri il Principio di diritto n. 3/2022 confermando che i dividendi maturati fino al 2017 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022 mantengono le aliquote di tassazione previste dalla disciplina previgente a nulla rilevando che l'erogazione effettiva del dividendo stesso avvenga dal 1° gennaio 2023 in poi: questo nuovo orientamento dell'Amministrazione cassa uno precedentemente espresso contenuto in una risposta a interpello secondo il quale tutti gli utili distribuiti dal 2023 erano tassati al 26%.

Premessa L'Agenzia delle Entrate rivede il proprio pensiero in relazione al regime transitorio dei dividendi maturati ante 2018 e deliberati nel periodo 2018-2022 e corregge quanto in precedenza affermato nella risposta a interpello n. 454/2022 in cui l'individuazione normativa dell'arco temporale di vigenza del regime transitorio e l'applicazione del suddetto principio di cassa, portava a ritenere che per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applicasse la ritenuta a titolo imposta o l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.

Il regime transitorio La legge di Bilancio 2018 (art. 1 commi 999-1006) ha uniformato e semplificato il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale e ai redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, rendendo irrilevante la natura qualificata o meno della partecipazione. Tale modifica, da applicare agli utili formatisi e percepiti dall'1.1.2018 supera la dicotomia da sempre presente nella disciplina dei dividendi e assimilati che prevedeva per le partecipazioni non qualificate l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 26% rispetto a quella delle partecipazioni qualificate in cui l'utile concorreva alla formazione del reddito complessivo secondo determinate percentuali: viene, infatti, previsto che il dividendo percepito dalle persone fisiche al di fuori dal regime di impresa non abbia una differente tassazione ma venga tassato in modo omogeneo con l'applicazione di un'unica aliquota pari al 26%. In altri termini, il dividendo è assoggettato ad una ritenuta a titolo d'imposta del 26% a prescindere dalla qualificazione della partecipazione da cui deriva. Il nuovo regime si applica agli utili percepiti a partire dall'1.1.2018, mentre è previsto che (al fine di non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31.12.2017) agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, la cui distribuzione è deliberata nel lasso temporale compreso tra l'1.1.2018 e il 31.12.2022, continuino ad applicarsi le previsioni di cui al DM 26.5.2017. Essi, pertanto, conservano il regime impositivo vigente al 31.12.2017 e concorrono parzialmente (40%, 49,72% o 58,14%), a seconda del periodo in cui si sono prodotti, alla formazione del reddito imponibile del contribuente. In particolare, il rinvio al DM 26.5.2017 fa sì che gli utili derivanti da partecipazioni qualificate percepiti da soggetti residenti fino al 31.12.2017 concorrono alla formazione del reddito complessivo:

  • per il 40% del loro ammontare, se relativi a utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007 (art. 47 del TUIR);

  • per il 49,72% del loro ammontare, se relativi a utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016 (D.M. 2.4.2008);

  • per il 58,14% del loro ammontare, se relativi a utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (DM 26.5.2017).

In buona sostanza, l'applicabilità del DM 26.5.2017 determina, dunque, che gli utili prodotti fino al 2017, la cui distribuzione è deliberata dal 2018 e al 2022, non sconteranno la tassazione con ritenuta del 26% e saranno assoggettati, al momento dell'erogazione, al regime previgente di inclusione parziale nell'imponibile IRPEF: al contrario, gli utili prodotti fino al 2017, la cui distribuzione è deliberata successivamente al 2022, sconteranno la nuova tassazione del 26% a titolo di imposta. E proprio su questo ultimo concetto è nato un acceso dibattito che ha contrapposto il pensiero dell'Amministrazione finanziaria espresso nella risposta a interpello n. 454/2022 (ove si riteneva che per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 ma maturati ante 2018 relativi a partecipazioni qualificate si applicasse la ritenuta a titolo imposta o l'imposta sostitutiva nella misura del 26%) a quello della miglior dottrina che riteneva sufficiente la lettera della norma per capire che era sufficiente, entro il 31 dicembre 2022, adottare la delibera di distribuzione degli utili maturati ante 2018 per applicare la disciplina previgente a prescindere dall'effettiva distribuzione. Il principio di diritto La legge di bilancio 2018 ha modificato il regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni qualificate. In particolare, a tali partecipazioni è stata estesa la medesima aliquota (nella misura del 26 per cento) nonché le medesime modalità di tassazione previste per le partecipazioni non qualificate: l'aliquota del 26% si applica ai redditi di capitale “percepiti” dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a partire dal 1° gennaio 2019. Viene prevista una deroga a tale principio generale di decorrenza del regime di tassazione degli utili prevedendo un regime transitorio al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017: il predetto regime transitorio deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale applicabile agli utili formati nei periodi d'imposta precedenti a quello di introduzione del nuovo regime fiscale. L'Agenzia richiamando la relazione illustrativa precisa che il predetto regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l'effettivo pagamento avvenga in data successiva. In termini generali, per le società di capitali il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l'assemblea dei soci delibera la distribuzione di utili e la delibera attribuisce dunque al socio un diritto di credito nei confronti della società, al momento dell'approvazione della stessa. Resta impregiudicato il potere dell'Amministrazione finanziaria di contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti, come ad esempio nel caso di delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista ovvero le cui condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali (dando luogo tali fattispecie a un'impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati in riserve formatisi fino al 31 dicembre 2017 e distribuiti a favore di soci possessori di partecipazioni qualificate).


Fonte: QuotidianoPiù

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