I diversi decreti emergenziali che il Governo ha emanato nel corso del 2020 hanno posticipato il versamento del secondo o unico acconto delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP.
Innanzitutto con il decreto Agosto (art.98, D.L. n.104/2020), è stato posticipato il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi 2020, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.
Successivamente e fermo restando quanto previsto nel decreto Agosto, con il decreto Ristori bis (art. 6, D.L. n. 149/2020, confluito nell’art. 9-quinquies, D.L. n. 137/2020) è stata disposta la proroga, sempre al 30 aprile, del versamento per altre categorie di soggetti ISA, ma condizionandolo non al calo del fatturato, ma alla tipologia di attività svolta e/o all’ubicazione della stessa.
In particolare, la proroga ha interessato i seguenti soggetti che:
1) non hanno subito il calo di fatturato, ma rientrano tra uno dei codici ATECO elencati nell’allegato 1 o 2 al decreto Ristori bis e hanno domicilio fiscale o sede in una regione rossa;
2) non hanno subito il calo di fatturato ma esercitano l’attività di gestione di ristoranti con domicilio fiscale o sede in una regione arancione.
Infine, l’ultima proroga si è avuta con il decreto Ristori quater anch’esso confluito nel D.L. n. 137/2020 (art. 1, D.L. n. 157/2020, confluito nell’art. 13-quinquies D.L. n. 137/2020).
Tenendo valide le due proroghe sopra riportate, la norma di cui si discute ha previsto la proroga del versamento per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato ma a due condizioni:
- con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019;
- devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.
Inoltre, la proroga si applica a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, ai soggetti:
- esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 di cui sopra aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate “zona rossa” alla data del 26 novembre 2020.
- esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale classificate “zona arancione” alla data del 26 novembre 2020.
I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021;
o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021.
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