Il 28 luglio scorso l’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito istituzionale, ha pubblicato due blocchi di FAQ in relazione alla compilazione dei prospetti aiuti di Stato presenti nel quadro RS delle dichiarazioni dei redditi e nel quadro IS del modello Irap. In molti casi i chiarimenti forniti consentono di risolvere alcune delle questioni più dubbie relative alla compilazione di questi due prospetti della dichiarazione di quest’anno, nella quale gli aiuti concessi dalla normativa emergenziale Covid sono stati molto numerosi. Alcune risposte sembrano invece slegate dal contesto e dai principi che dovrebbero governare la predisposizione dei prospetti in commento.
Quello della corretta indicazione degli aiuti Covid in dichiarazione continua ad essere dunque uno dei temi più complessi e intricati da affrontare che né il recente intervento normativo contenuto nel decreto Sostegni-Bis convertito in legge, né le suddette risposte dell’Agenzia delle entrate sembrano aver definitivamente risolto. Scopo del presente lavoro è esaminare alcune delle risposte più importanti contenute nelle ultime FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, fra le quali: la corretta compilazione dei prospetti aiuti di Stato in presenza di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate, le relazioni fra il quadro RU e il prospetto RS401, l’esclusione degli aiuti di Stato erogati da soggetti diversi dall’amministrazione finanziaria, la decorrenza dalla quale compilare i prospetti di cui al rigo RS401 e quello al rigo IS201.
Contributi a fondo perduto e prospetti aiuti di Stato Le risposte fornite dall’Agenzia delle entrate confermano la necessità di non indicare gli importi dei contributi a fondo perduto dalla stessa erogati, di cui ai codici aiuto: 20, 22, 23, 27 e 28. Nello specifico viene precisato che “... il software di compilazione messo a disposizione dall’Agenzia non consente l'indicazione nel prospetto aiuti di Stato dell'importo dei contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia in quanto il dato non è necessario perché recuperabile”. Questa circostanza era già stata oggetto di specifico chiarimento da parte dell’amministrazione finanziaria. Sulla base di quanto sopra appare dunque evidente che per tali tipologie di contributi a fondo perduto i dati da indicare nel prospetto al rigo RS401 sono: - il codice aiuto (colonna 1); - la forma giuridica del contribuente (colonna 12); - la dimensione dell’impresa (colonna 13); - il codice Ateco (colonna 14); - il settore (colonna 15); - la tipologia del costo sostenuto (colonna 26). Le colonne da valorizzare rivestono, secondo quanto indicato dalle Entrate, una particolare importanza ai fini della registrazione degli aiuti di Stato e non coincidono con le classificazioni nazionali normalmente ritraibili dalle banche dati a disposizione dell’Agenzia. Le colonne 17 e 29, contenenti l’importo dell’aiuto non devono invece essere valorizzate. Alla luce di quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate il prospetto di cui al rigo RS401 in presenza delle suddette tipologie di contributi a fondo perduto dovrà essere compilato come segue:
Relazione fra prospetto aiuti di Stato e Quadro RU
Una situazione analoga a quella sopra esaminata, si ripropone per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU dei modelli Redditi2021 che costituiscono anche aiuti di Stato. Anche in questi casi, infatti, l’Agenzia delle entrate ha precisato che “... il software di compilazione messo a disposizione dall’Agenzia "ribalta" in automatico l'importo dei crediti d'imposta considerati aiuti di Stato, per quanto maturato, nel prospetto aiuti di Stato”. Ciò significa che una volta predisposto il quadro RU e indicato l’importo del credito d’imposta maturato a favore del contribuente (rigo RU5 – colonna 3), lo stesso verrà riportato in automatico nelle colonne 17 e 29 del rigo RS401. Questa situazione si verifica, ad esempio, per i crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 del DL n. 34/2020 (decreto Rilancio) e del credito d’imposta locazioni di cui all’articolo 28 del DL n.34/2020. Questi crediti d’imposta si configurano infatti anche quali aiuti di Stato e devono essere inseriti nel relativo prospetto di cui al rigo RS401 con i seguenti codici aiuto:
- 63Credito d'imposta adeguamento degli ambienti di lavoro Art. 120, D.L. n. 34/2020;
- 60Credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda Art. 28 D.L. n. 34/2020;
Sempre in relazione ai crediti d’imposta, in altra FAQ, l’Agenzia ha inoltre chiarito che il credito d’imposta botteghe e negozi (art. 65 del D.L. n. 18 del 2020 Cura Italia) e il credito d’imposta per le spese di sanificazione (art. 125 del D.L. n. 34 del 2020) non sono stati invece qualificati aiuti di Stato dalle rispettive norme istitutive e pertanto non devono essere riportati nel relativo prospetto presente nel quadro RS.
Aiuti erogati da soggetti diversi fuori dal prospetto Dalle precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate emerge inoltre la conferma circa il fatto che i due prospetti aiuti di Stato, presenti nei modelli Redditi e Irap, debbano essere compilati soltanto in presenza di aiuti di competenza dell’amministrazione finanziaria. Ciò significa che l’obbligo scatta in presenza di aiuti erogati direttamente dall’Agenzia delle entrate – come, ad esempio, i contributi a fondo perduto più sopra indicati – o di aiuti fiscali automatici che a norma dell’articolo 10, comma 1, del Regolamento istitutivo del Registro Nazionale degli Aiuti (Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115) devono intendersi concessi e sono registrati nel Registro nazionale dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario. In questo senso deve essere infatti letta la risposta fornita alla FAQ con la quale si chiedeva se le somme erogate da altre amministrazioni (esempio le famose indennità di 600 euro erogate dall’Inps) nella quale l’Agenzia ha precisato testualmente che: “… tali somme non vanno indicate nel prospetto aiuti di Stato in quanto non siamo in presenza di aiuti fiscali automatici ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115”. Sulla scia di tale posizione è quindi evidente che non debbono essere inseriti nei prospetti aiuti di Stato i contributi, sussidi o altre indennità equipollenti corrisposti da enti diversi quali ad esempio, le regioni, le province o i comuni. L’obbligo di inserimento di tali aiuti nel registro nazionale compete infatti a tali soggetti e non all’amministrazione finanziaria.
Periodo d’imposta nel quale deve essere compilato il prospetto Secondo la risposta fornita dall’Agenzia delle entrate, a una delle FAQ di cui sopra, al fine di stabilire il momento da cui decorre l’obbligo di compilazione del prospetto aiuti di Stato, occorre aver riguardo alla data di erogazione del contributo. Sulla base di tale chiarimento appare quindi piuttosto evidente che il criterio da seguire per la compilazione del prospetto aiuti di Stato sia basato, sostanzialmente, sul momento dell’erogazione del contributo (criterio di cassa). Questa risposta non è in linea con quanto invece indicato nelle istruzioni alla compilazione dei prospetti di cui ai righi RS401 e IS201. Nelle istruzioni al rigo RS401 si legge infatti: “il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione”. E ancora: “il presente prospetto va compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo”. Da tali affermazioni sembra infatti che il criterio di imputazione degli aiuti nei suddetti prospetti, non sia quello di cassa bensì quello di competenza economica. Su tale questione sarà dunque necessario che l’amministrazione faccia maggiore chiarezza onde evitare errori nell’indicazione degli aiuti da parte dei contribuenti.
Fonte: www.ipsoa.it
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