Tempi più lunghi per il saldo delle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021: il Decreto Fiscale (DL 146/2021) estende da 60 a 150 giorni (5 mesi) il termine per effettuare il pagamento delle cartelle notificate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Pertanto, fino allo scadere del termine di 150 giorni dalla notifica non saranno dovuti interessi di mora e l'agente della riscossione non potrà dar corso all'attività di recupero.
Il chiarimento è fornito dalla stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale ricorda che lo stesso Decreto Fiscale prevede la riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dai provvedimenti della Rottamazioneter e del Saldo e stralcio a seguito del mancato pagamento delle rate originariamente previste nel 2020 che, in base alle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del Decreto Sostegni-bis (L. 106/2021), andavano corrisposte entro il 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre e 31 ottobre 2021. Il provvedimento dispone che tutte le rate di Rottamazione-ter e Saldo e stralcio del 2020 devono essere versate entro il 30 novembre 2021. Entro la stessa data, per non perdere i benefici delle agevolazioni previste, devono essere anche versate le rate del piano di pagamento della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio che erano in scadenza nell'anno 2021.
L'Agenzia rimarca che, per i piani di rateizzazione che erano in corso all'8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all'emergenza Covid-19), è prevista l'estensione da 10 a 18 del numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza della dilazione (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. zona rossa la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). Per consentire agli interessati di avvalersi della nuova agevolazione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che è differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per pagare le rate che erano in scadenza nel periodo di sospensione delle attività di riscossione (quelle cioè in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021). Per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e per quelle relative a richieste già presentate o che verranno presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 la decadenza si verificherà dopo il mancato pagamento di 5 rate, come ordinariamente previsto.
Fonte:Mementopiù
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