top of page
Cerca
Immagine del redattoreCSA Offida srl

Approvato il decreto correttivo di riforma dello sport


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 163/2022, decreto correttivo della riforma dello sport, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Il decreto entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023.

Tra i temi più rilevanti, sicuramente abbiamo quelli riferiti al lavoro sportivo ed alla figura del volontario, senza tralasciare i tanti riferimenti al Terzo settore. L'impianto base sul lavoro sportivo rimane invariato: i lavoratori sportivi potranno essere inquadrati con un contratto di lavoro subordinato, autonomo oppure nella forma del lavoro parasubordinato ovvero con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co). Proprio i collaboratori coordinati e continuativi rappresentano la tipologia contrattuale su cui si andranno a focalizzare maggiormente tutti i rapporti di lavoro che precedentemente rientravano nel famoso art. 67 TUIR, cioè i tanto discussi redditi diversi. Nelle integrazioni del correttivo, è prevista questa tipologia contrattuale (co.co.co), per quelle prestazioni la cui durata non deve essere superiore alle 18 ore settimanali, con l'esclusione delle eventuali partecipazioni a manifestazioni sportive organizzate in ottemperanza ai regolamenti degli organismi CONI. Queste modifiche sicuramente portano un inquadramento più sereno e pragmatico per tutti gli operatori del settore, ricordiamo infatti che sempre più sentenze stanno confermando l'operato degli organi di vigilanza che molto spesso disconoscono i rapporti di lavoro sportivi in quanto caratterizzati da requisiti di abitualità e prevalenza, creando un notevole danno alle Società sportive. Sicuramente il limite delle 18 ore andrà chiarito perché ad oggi crea diversi dubbi interpretativi. Parliamo di una media oraria da non superare come ad esempio avviene nella normativa per l'orario di lavoro; oppure parliamo di un limite mensile inderogabile? In caso di superamento il rapporto si trasforma automaticamente in un rapporto di lavoro subordinato? Ci sono tanti dubbi che andranno risolti, prima dell'entrata in vigore che ricordiamo ad oggi è ancora il 1° gennaio 2023. Inoltre, la soglia di esenzione viene ridotta dagli attuali € 10.000 a € 5.000, non superando questa soglia il lavoratore sportivo non dovrà:

  • effettuare nessuna dichiarazione fiscale (730-Unico persone fisiche);

  • l'importo non sarà considerato reddito e quindi non si cumulerà con eventuali altri redditi percepiti dallo stesso;

  • non ci saranno trattenute previdenziali e quindi non ci sarà neanche nessuna tutela (malattia, maternità, disoccupazione).

Al superamento dei € 5.000, dovranno essere effettuate le trattenute previdenziali, rimanendo infatti esente da un punto di vista strettamente fiscale. Per i primi 5 anni dall'entrata della riforma, la base imponibile sarà pari al 50%, concedendo così ai lavoratori, ma soprattutto alle società sportive un margine organizzativo per gestire i maggiori costi derivanti dalla contribuzione previdenziale (si parla di contribuzione pensionistica, quindi parliamo di un 33% IVS). Per quanto riguarda la figura dell'amatore sportivo, sostituita da quella del volontario, la nuova disciplina richiama più volte quella del Terzo Settore. Infatti, tra le modifiche introdotte dal D.Lgs. 163/2022, rileva sicuramente l'opportunità per gli enti sportivi di qualificarsi come Ente del Terzo Settore, anche con conseguente iscrizione nel relativo registro. Dunque, per gli enti sportivi che abbiano anche la qualifica di Enti del Terzo Settore la disciplina contenuta nel D.Lgs. 36/2021 verrà applicata solo in merito all'attività sportiva dilettantistica. Si potranno considerare attività principali anche le discipline non riconosciute purché rientrino nei settori di interesse generale in base al Codice del Terzo Settore. La strada ormai sembra definitivamente confermata, si è parlato di eventuali differimenti che al momento però sembrerebbero soltanto voci di corridoio, presentando infatti diversi problemi come ad esempio quello della gestione fiscale, in effetti un differimento a settembre 2023 comporterebbe delle difficoltà operative di cui necessariamente bisogna tenere conto, tra tutte quella relative proprio alla maturazione dell'imponibile fiscale.

Comments


bottom of page