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  • Immagine del redattoreCSA Offida srl

Assegno unico e universale per figli a carico fino a 21 anni: pubblicata la legge delega


E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge n. 46 del 1 aprile 2021, che contiene la delega al Governo per l’istituzione dell’assegno unico universale per figli a carico fino a 21 anni.

Si tratta di un nuovo strumento di sostegno al reddito dei nuclei familiari che sostituirà, in un’ottica di semplificazione ed efficientamento delle misure, le attuali tutele predisposte per natalità, genitorialità e occupazione, incluso l’assegno per il nucleo familiare.

L’assegno, individuato nella sua misura in base all’ISEE, sarà erogato con cadenza mensile dal prossimo 1° luglio per ciascun figlio da 0 fino ai 21 anni di età.

A chi spetta:

Il richiedente l’assegno deve:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;

2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;

4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

Modalità di erogazione

L’assegno può essere fruito nelle modalità ordinarie di erogazione mensile oppure nella forma di credito d’imposta ed è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni.

L’assegno mensile spetta:

- per ciascun figlio minorenne a carico, a decorrere dal settimo mese di gravidanza;

- per i figli successivi al secondo, all’importo dell’assegno viene applicata una maggiorazione.

- per ciascun figlio maggiorenne a carico e fino al compimento del ventunesimo anno di età, impegnato in un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, purchè registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o in corso di svolgimento del servizio civile universale.


Fonte: Ipsoa - Lavoro e previdenza

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