In base alle istruzioni del Modello IVA 2021, nel caso in cui il contribuente, nel corso del 2020, avesse goduto della sospensione emergenziale dei termini di versamento, questa avrebbe avuto l’inevitabile effetto di ridurre per equivalente l’eventuale credito IVA spettante (e di conseguenza utilizzabile), in sede di dichiarazione annuale.
Nello specifico il Modello IVA 2021 sul quadro VA prevede l’esposizione dei versamenti sospesi, ma, sul quadro VL, quello in cui vengono riportati i saldi effettivamente utilizzabili, al rigo VL41 prevede l’esposizione del credito IVA figurativo (quello a cui il contribuente avrebbe avuto diritto nel caso in cui avesse adempiuto anche al versamento dei versamenti invece sospesi), ma questo importo non confluisce sul rigo VL30, dove trova esposizione il credito effettivo.
In conseguenza di ciò, è ormai assodato, i contribuenti con IVA a credito non potranno utilizzare in compensazione o richiedere a rimborso l’ammontare corrispondente ai versamenti sospesi.
La questione è che, il Modello IVA 2021, ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante, non distingue l’omissione di un versamento dalla sua sospensione, motivo per cui la porzione di credito equivalente all’importo non versato, perché sospeso, rimane di fatto congelato e sarà recuperabile solo nelle dichiarazioni annuali degli anni successivi.
Con la Circolare numero 11 del 16 aprile 2021, Assonime entra nel merito della questione. Dopo aver confermato l’inevitabilità del blocco del credito d’imposta, stante l’impianto del modello, Assonime propone una soluzione molto semplice, che permetterebbe di sbloccare il credito IVA: prorogare la data di presentazione della dichiarazione IVA al 30 giugno 2021, per consentire ai contribuenti di eseguire i versamenti entro tale data e poi usufruire del credito d’imposta spettante.
L’unico ipotetico problema della soluzione proposta è che l’IVA è una imposta armonizzata, e l’Unione Europea richiede l’elaborazione di alcuni saldi nei primi mesi dell’anno; si ricorderà che quando la dichiarazione IVA era ancora unificata, nei primi mesi dell’anno, per rispondere a questa esigenza, veniva trasmessa la Comunicazione dati IVA, una sorta di anticipazione dei dati essenziali successivamente elaborati in sede di dichiarazione: questo adempimento è stato eliminato grazie all’anticipazione della scadenza della dichiarazione IVA (rispetto alle dichiarazioni delle imposte dirette). In conseguenza di ciò, per rispondere alla richiesta di Assonime, è possibile presumere che l’autorizzazione debba passare dall’Unione Europea.
Fonte: Fiscoetasse.com
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