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  • Immagine del redattoreCSA Offida srl

Blocco dei licenziamenti

Come previsto dal art. 1, c. 308-311 della L. 30 Dic. 2020 n.178 (Legge di bilancio 2021)

fino al 31 marzo 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Sono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recesso per GMO, e restano altresì sospese le procedure in corso.

Il divieto non si applica nelle ipotesi di:

- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (nei casi in cui non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di ramo)

- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo;

- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

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