top of page
Cerca
  • Immagine del redattoreCSA Offida srl

Bonus 150 euro: istruzioni INPS per l’erogazione in busta paga


Il Decreto Aiuti ter (DL 144/2022) ha previsto che unitamente alle retribuzioni di competenza del mese di novembre 2022, ai lavoratori dipendenti che rispondono a determinati requisiti, sarà erogata una nuova indennità pari a € 150.

La predetta indennità ha lo scopo di aiutare i beneficiari a far fronte ai rincari causati dalla recente crisi energetica e non costituisce reddito tassabile, non è cedibile, né pignorabile o sequestrabile.

L'INPS, a domanda, erogherà l'indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (artt. 13-18 D.Lgs. 81/2015) che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e che hanno avuto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a € 20.000 per il medesimo anno.

I requisiti

L'indennità sarà riconosciuta ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, che avranno una retribuzione lorda per il mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di € 1.538. In presenza di tale requisito, il beneficio sarà erogato direttamente per il tramite del datore di lavoro, quindi in busta paga, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022.

In comune tra le due misure riscontriamo invece l'obbligo in capo al lavoratore di produrre una dichiarazione al proprio datore di lavoro, in cui attesti di non essere titolare di prestazioni pensionistiche o di averlo ricevuto da altro datore.

L'indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS

Quando erogare il bonus

Possono accedere alla misura in argomento tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

L'indennità deve essere erogata solo qualora sussista il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, sia esso a tempo determinato o indeterminato, anche a tempo parziale, con la retribuzione del mese, anche se corrisposta a dicembre 2022, denunciata nel flusso UniEmens da trasmettere entro il 31 dicembre 2022.

Possono beneficiare dell'indennità anche i lavoratori interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale nelle ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a fronte di eventi tutelati tra i quali l'Istituto cita CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali, fermo restando il rispetto del limite di € 1.538.

Diversamente, nelle ipotesi di azzeramento della retribuzione per eventi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, non coperti da contribuzione figurativa (ad esempio per aspettativa non retribuita), pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, la predetta indennità non potrà essere erogata.

Il datore di lavoro, fermo restanto il rispetto dei requisiti citati, riconoscerà in via automatica e in misura fissa l'indennità pari a € 150 ma dovrà acquisire preventivamente, dal lavoratore, una dichiarazione in cui quest'ultimo espliciti di non essere titolare di prestazioni per le quali sarà l'INPS a erogare direttamente l'indennità (art. 19, c. 1 e 16, DL 144/2022).


bottom of page