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Immagine del redattoreCSA Offida srl

Bonus affitti: condizioni e requisiti per utilizzarlo

Il credito d’imposta per le locazioni non abitative è stato prorogato e rinnovato dall’art. 4

del D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni bis), convertito dalla L. 106/2021 che, non solo ha ammesso all’agevolazione in questione i canoni di locazione pagati nei mesi da gennaio a maggio 2021, ma ha anche esteso la platea dei beneficiari della medesima, ricomprendendovi le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel 2019.

Inoltre, l’agevolazione prevista per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator è stata confermata fino al 31 luglio 2021.

Per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro

L’art. 4, comma 2, del D.L. n. 73/2021, dispone che:

- ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con quello solare);

- agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,

è riconosciuto il credito d'imposta previsto dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Condizione necessaria affinché i soggetti locatari, esercenti attività economica, possano beneficiare del credito d’imposta in parola è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei predetti requisiti nel caso di soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

L’ammontare del credito d’imposta è pari al:

- 60% del canone di locazione mensile versato, nel caso di contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;

- 30% del canone mensile versato, nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Contribuenti con ricavi o compensi superiori a 15 milioni di euro

La l. n. 106/2021, di conversione del D.L. n. 73/2021 ha inserito all’art. 4 il comma 2-bis, mediante il quale è stata ampliata la platea dei beneficiari del credito in parola.

Infatti, è stato previsto che il credito d’imposta di cui all’art. 28, del D.L. n. 34/2020 (co. 1 e 2) spetta anche “alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 [...]. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019”.

Anche questa categoria di contribuenti per poter beneficiare del credito deve aver registrato un calo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 almeno pari al 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito d’imposta spetta, anche in assenza dei menzionati requisiti, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

L’ammontare del credito d’imposta è pari al:

- 40% del canone di locazione mensile versato, nel caso di contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;

- 20% del canone mensile versato, nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.

Di conseguenza, dovrebbero poter beneficiare del credito d’imposta per tutte le prime 5 mensilità 2021 di canoni pagati, i conduttori che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato, nel periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021, inferiore almeno del 30% rispetto a quello registrato nel periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020.

Per il settore turismo

Infine, l’art. 4, comma 1, del DL n. 73/2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 anche il riconoscimento del credito d’imposta per le agenzie di viaggio e i tour operator, a condizione che gli stessi abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

In tal caso, la verifica del caso di fatturato non deve essere effettuata su base annuale, ma mensile: in altri termini, il credito d’imposta spetta solo con riferimento al mese in cui si è registrato il calo di fatturato nella percentuale richiesta dalla norma e sempre a condizione che per tale mese il canone di locazione sia stato pagato.

L’ammontare del credito d’imposta è pari al:

- 60% del canone di locazione mensile versato, nel caso di contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;

- 50% del canone mensile versato, nel caso di contratti di affitto d’azienda.

Come usufruire del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione nel modello F24, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

Non si applicano il limite di compensazione annuale pari 700.000 euro (innalzato a 2 milioni di euro per il 2021) né quello di 250.000 euro previsto per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Il credito d’imposta, in tutte le sue forme, si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.


Fonte: Ipsoa Quotidiano Lavoro


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