L'art 3 del DL n 50/2022, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall' aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante ha previsto per le imprese
aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia
esercenti le attività di trasporto
un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l’acquisto del gasolio:
impiegato dai medesimi soggetti;
in veicoli di categoria euro 5 o superiore;
utilizzati per l'esercizio delle predette attività;
al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
Con un comunicato stampa del 22 settembre le Dogane informano del fatto che, a seguito dell’incontro tra ADM e le Associazioni di settore del 21 settembre 2022 sono stati affrontati alcuni aspetti legati alle istanze presentate per il credito di imposta autotrasportatori.
In particolare, è stato deciso:
di mantenere la possibilità di ripresentare l’istanza con presenza di errori nei file trasmessi, fino alla data di chiusura del portale, attualmente fissata al 19 ottobre 2022.
di mantenere non bloccante il controllo sul file targhe. Diversamente permangono controlli bloccanti sul file fatture, laddove dovessero esserci errori di compilazione e/o di conversione del file nel formato ".csv", ad esempio:
la presenza di più di due cifre decimali,
il punto come separatore di migliaia, più di un “;” come separatore di campo,
la presenza di un separatore di campo diverso dal “;” Di conseguenza, le istanze che presentano errori soltanto nel file targhe, saranno inviate dopo 5 giorni dall’esito, al MIMS per il prosieguo dell’iter.
Attenzione al fatto che si invitano in ogni caso gli operatori, tenuto conto delle due assunzioni di responsabilità sottoscritte all’atto del caricamento dell’istanza sulla piattaforma, di verificare che il file targhe contenga esclusivamente veicoli ammessi al beneficio dalla norma di riferimento.
Restano fermi i controlli di merito sul contenuto dei dati dichiarati nell’istanza.
Fonte: FiscoeTasse.com
Commentaires