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  • Immagine del redattoreCSA Offida srl

Bonus energia e gas III trimestre 2022 compensabile fino al 31 marzo 2023


Le misure in aiuto alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas

In merito alle imprese a forte consumo di energia elettrica - ex art. 15, D.L. n. 4/2022, art. 4, D.L. n. 17/2022, art. 5 del D.L. 21/2022, art. 6, D.L. n. 115/2022 e art. 1, D.L. n. 144/2022 - sono stati previsti una serie di crediti d’imposta per il primo, secondo e terzo trimestre 2022.

Sono identificate come imprese energivore le società aventi un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

- operano nei settori dell’Allegato 3 alla comunicazione della Commissione Europea (2014) n. 200/01;

- operano nei settori dell’Allegato 5 alla suddetta comunicazione e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo, determinato, sempre sul periodo di riferimento, in relazione al valore aggiunto lordo ai sensi dell’art. 5 del D.M. del 21 dicembre 2017, non inferiore al 20%;

- non rispettano i due suddetti requisiti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia, redatti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ex art. 39 del D.L. 83/2012.

Inoltre, per poter fruire del beneficio, oltre a rispettare i suddetti requisiti, è necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell’elenco di cui all’art. 6, comma 1 del D.M. 21 dicembre 2017 dell’anno 2022, ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione.

In linea generale, il credito d’imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Il beneficio è previsto a condizione che i costi della componente energetica calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 - al netto delle imposte e degli eventuali sussidi - abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesmo periodo del 2019. Per il secondo trimestre 2022, invece, il credito d’imposta risulta essere pari al 25% come per il terzo trimestre 2022.

Con riferimento alle imprese a forte consumo di gas naturale - ex art. 15, D.L. n. 4/2022, art. 5, D.L. n. 17/2022, art. 5, D.L. n. 21/2022, art. 2, D.L. n. 50/2022, art. 6, D.L. n. 115/2022 e art. 1, D.L. n. 144/2022 - sono previsti una serie di crediti d’imposta per il primo, secondo e terzo trimestre 2022.

Sono identificate, infatti, come imprese gasivore, quelle società che, congiuntamente:

- operano nei settori previsti dall’Allegato 1 del D.M. del 21 dicembre 2021, n. 541;

- hanno consumato, nel primo trimestre 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all’art. 3, comma 1, del suddetto decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

A tale riguardo, il credito d’imposta è pari al 10% delle spese sostenute per la componente di gas naturale acquistata nel primo trimestre 2022. Il beneficio è previsto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. Per il secondo trimestre 2022, invece, il credito d’imposta risulta essere pari al 25% come per il terzo trimestre 2022.

Infine, per tutte le imprese diverse dalle società energivore di cui sopra è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15%, per il secondo e terzo trimestre 2022, della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata (qualora le società siano dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW) mentre per le imprese non gasivore il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 25%.

Proroga e rafforzamento per i mesi di ottobre e novembre 2022

L’art. 1 del decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022) ha previsto l’estensione, anche per i mesi di ottobre e novembre 2022, dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

In particolare, viene previsto:

- per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;

- per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;

- per le imprese non energivore (dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW), un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;

- per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Attenzione Questi crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP e dovranno essere utilizzati in compensazione nel modello F24, entro il 31 marzo 2023. Inoltre, possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni (il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31 marzo 2023.

Proroga del termine per l’utilizzo

Infine, il decreto Aiuti ter (all’art. 1, comma 11) ha previsto la proroga al 31 marzo 2023 del termine - inizialmente previsto al 31 dicembre 2022 - per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022 (disciplinati dall’art. 6, D.L. n. 115/2022).

Stante quanto sopra, i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate - entro il 16 febbraio 2023 - l’importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza del diritto alla fruizione del beneficio.


Fonte IPSOA

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