Con sentenza n. 5776 del 15 febbraio 2021, la Corte di Cassazione penale ha affermato che “il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui o sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio delle conoscenze del lavoratore”.
Fonte: Cassazione sentenza n. 5776 del 15 febbraio 2021
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