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  • Immagine del redattoreCSA Offida srl

Cessione d'azienda e imponibilità della plusvalenza


Nell'ambito di una cessione di azienda, ai fini delle imposte dirette, per la società cedente l'eventuale plusvalenza realizzata concorre alla formazione del reddito imponibile. Tale plusvalenza può beneficiare della rateizzazione, nel caso in cui il ramo d'azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni.

Nel caso di specie, la liquidazione della società istante è effettuata attraverso la cessione al socio, un Comune, dell'intera azienda. La cessione determinerà il trasferimento al Comune, oltre che degli elementi patrimoniali (beni), anche di tutti i contratti attivi e passivi in capo all'istante, fatta eccezione, tra i contratti passivi, di un contratto di consulenza commercialistica e per la tenuta della contabilità. Effetto della cessione sarà il trasferimento al Comune socio unico della totalità delle attività svolte dall'istante in esecuzione del contratto di servizio stipulato con il Comune medesimo. Il coordinamento unitario di dette attività è assicurato dall'azione dell'amministratore unico, il quale non si è mai avvalso di personale dipendente, bensì di collaboratori esterni.

Nel parere reso, l'amministrazione finanziaria conclude che:

· il programmato trasferimento al Comune di quanto rappresenta l'intera attività sociale dall'istante, tenuto conto anche delle peculiari modalità operative della medesima società negli anni precedenti alla cessione, unitamente al venir meno del contratto di servizio in forza del quale detta attività è stata esercitata, consente di affermare che l'operazione descritta sia qualificabile come cessione d'azienda;

· ai fini delle imposte dirette, per la società cedente l'eventuale plusvalenza realizzata concorre alla formazione del reddito imponibile e può beneficiare della rateizzazione nel caso in cui il ramo d'azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni (art. 86 c. 2 e 4 TUIR);

· la cessione, da registrare in termine fisso, è soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale, da determinare con le aliquote previste in considerazione della natura dei beni che compongono il compendio aziendale (art. 23 TUR).


Fonte: MEMENTOPIU’

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