Tra i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle nuove disposizioni in materia di bonus edilizi, contenuti nella circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E, spiccano alcune indicazioni operative per sanare le violazioni commesse in relazione all’invio della Comunicazione che consente di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Si tratta di indicazioni molto importanti perché permettono, ai contribuenti, di evitare di incappare in situazioni che possono pregiudicare tutta l’operazione messa in atto.
E, a proposito di correzione degli errori, la circolare n. 33/E/2022 fornisce anche un interessante chiarimento relativamente alla remissione in bonis fino al 30 novembre per chi non ha trasmesso entro il 29 aprile la comunicazione su spese 2021 o rate residue delle spese 2020.
Regole generali su come correggere gli errori
In linea generale, le norme prevedono che:
- l’esercizio dell’opzione è comunicato dal beneficiario dell’agevolazione all’Agenzia delle Entrate tramite una comunicazione (si utilizza il modello approvato con provvedimento 3 febbraio 2022) che può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, oppure con invio, entro lo stesso termine, di un’altra comunicazione interamente sostitutiva; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti;
- in caso di errore nella comunicazione, il soggetto che riceve il credito deve rifiutare la cessione, sempre tramite la Piattaforma;
- l’accettazione e il rifiuto del credito non possono essere annullati e attualmente non è possibile correggere i dati erroneamente indicati nella comunicazione.
Innanzitutto, viene precisato che tutte le segnalazioni devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
Errori formali
Nel caso in cui nella comunicazione siano stati commessi errori formali (che, quindi, non incidono sulla sostanza della comunicazione, quali, ad esempio, errate indicazioni nel frontespizio o dati catastali errati, giusto per citarne alcuni), l’opzione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto.
È però necessario che il cedente, l’amministratore di condominio o l’intermediario che ha inviato la comunicazione segnali all’Agenzia delle Entrate l’errore commesso indicando i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità), all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
Stato avanzamento lavori
Se, in caso di SAL, non è stato indicato il valore “1” nella comunicazione del primo SAL (errore che impedisce di inviare le comunicazioni dei SAL successivi), va inviata comunicazione dell’accaduto all’Agenzia alla PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it specificando i protocolli delle comunicazioni compilate in modo non conforme alle istruzioni e il numero di SAL cui si riferiscono.
Resta inteso che il cedente può trasmettere le comunicazioni relative ai SAL successivi al primo omettendo di indicare il numero di SAL a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della prima comunicazione.
Importo del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante
Nel caso in cui l’ammontare comunicato del credito ceduto o fruito come sconto sia inferiore all’importo della detrazione spettante che si intende effettivamente cedere, il beneficiario può inviare, entro il termine previsto per l’invio delle comunicazioni relative all’anno della spesa, un’altra comunicazione, indicando gli stessi dati, ma un ammontare del credito ceduto pari alla differenza tra l’importo corretto e quello indicato nella precedente comunicazione.
Invece, se è stata indicata una spesa inferiore a quella sostenuta, il beneficiario dovrà inviare una ulteriore comunicazione indicando l'importo residuo della spesa e del corrispondente credito ceduto.
Errori sostanziali
Se è stato commesso un errore sostanziale è possibile annullare, su richiesta delle parti, l’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette.
In allegato alla circolare, è riportato il modello (con relative istruzioni) da inviare all’Agenzia, all’indirizzo PEC sopra indicato, sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente.
Tale annullamento può avvenire solo su richiesta degli interessati, che sono a conoscenza degli accordi intervenuti e delle obbligazioni assunte da ciascuna delle parti.
Una volta eseguito l’annullamento dell’accettazione, l’Agenzia informa gli interessati, che possono comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma stessa.
Il beneficiario della detrazione può, quindi, inviare una nuova comunicazione con le consuete modalità, purché non sia scaduto il termine annuale previsto per l’invio della stessa.
Remissione in bonis
Va infine segnalato l’importante chiarimento in merito alla possibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis per le comunicazioni i cui termini di invio sono scaduti il 29 aprile 2022: per l’Agenzia è possibile inviarle entro il 30 novembre con il pagamento della sanzione fissa di 250 euro.
Per il pagamento della sanzione va utilizzato il modello F24 Elide indicando il codice tributo 8114 e il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore.
Fonte: Ipsoa Quotidiano Lavoro
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