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  • Immagine del redattoreCSA Offida srl

Comunicazione obbligatoria lavoratori occasionali. Le indicazioni dell'INL e gli indirizzi email


Allo scopo di monitorare e contrastare forme elusive del contratto di lavoro autonomo occasionale, la L. 215/2021 ha previsto l'obbligo per il committente di trasmettere una comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, mediante SMS o posta elettronica e con le modalità operative già previste per il lavoro intermittente (art. 15, c. 3, D.Lgs. 81/2015). Nella nota in argomento, l'INL ribadisce in via preliminare l'ambito soggettivo, specificando che l'adempimento si inserisce all'interno dell'art. 14 D.Lgs. 81/2008 pertanto interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (artt. 2082 e 2083 c.c.). I lavoratori oggetto della comunicazione sono invece quelli autonomi occasionali ai sensi dell'art. 2222 c.c. che, come meglio specificato dall'INL, rientrano nella disciplina fiscale di cui all'art. 67, c. 1 lett. l), DPR 917/86 (TUIR). Restano pertanto esclusi dalla nuova comunicazione:

- I rapporti di lavoro subordinato; - le collaborazioni coordinate e continuative; - i rapporti instaurati come prestazioni occasionali inquadrabili nel Libretto Famiglia ovvero nel Contratto di prestazione occasionale (PrestO); - le professioni intellettuali e tutte le attività generalmente esercitate in forma abituale ed assoggettate ad IVA; - le attività di lavoro autonomo intermediate da piattaforma digitale incluse quelle esercitate ai sensi dell'art. 67, c. 1 lett. I), TUIR per le quali si applica la disciplina ex art. 9 bis DL 510/96 conv. in L. 608/96. Attenzione alle tempistiche Merita particolare attenzione la specificazione che l'INL riporta relativamente alle scadenze per effettuare la comunicazione, distinguendo tra rapporti di lavoro autonomo occasionale ancora in corso, rapporti da stipulare e, dulcis in fundo, rapporti già conclusi. Ed è proprio quest'ultimo, difatti, l'aspetto di maggior interesse poiché l'Ispettorato, “stante l'assenza di indicazioni al riguardo” fissa un termine di soli 7 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della nota per effettuare la comunicazione relativa ai rapporti in essere alla data dell'11 gennaio 2022 e di quelli iniziati dal 21 dicembre 2021 già cessati. Tale scadenza è pertanto prevista al 18 gennaio 2022.

Per i rapporti iniziati dopo l'11 gennaio 2022 la comunicazione va effettuata prima dell'inizio della prestazione risultante dalla lettera di incarico.


Modalità di comunicazione Come affermato in premessa, la comunicazione obbligatoria preventiva (da non confondere con la comunicazione obbligatoria preventiva prevista per l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato) deve essere inviata all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, vale a dire che rileva il luogo dove si svolge la prestazione. La trasmissione deve avvenire mediante SMS o posta elettronica. Considerato l'esplicito rimando alle modalità previste per i lavoratori intermittenti (art. 15 D.Lgs. 81/2015) dovremo attendere l'aggiornamento e l'integrazione delle procedure ad oggi esistenti. In attesa che ciò avvenga, le comunicazioni devono essere effettuate inviando un messaggio di posta elettronica ad uno degli indirizzi riportati in un apposito elenco accluso alla nota in esame (che tuttavia non contempla tutte le province italiane) e che fanno riferimento alle sedi degli ispettorati provinciali. Come sottolineato dall'INL, gli indirizzi di posta elettronica sono ordinari e non di posta certificata, pertanto sarà necessario conservare copia della comunicazione affinché il personale ispettivo possa verificarne l'esistenza anche presso il committente. Elementi obbligatori della comunicazione In attesa delle nuove procedure, la comunicazione potrà essere effettuata indicando direttamente nel corpo dell'e-mail, senza inviare alcun allegato, i contenuti minimi che l'INL individua nei seguenti: - dati del committente e del prestatore; - luogo della prestazione;

- sintetica descrizione dell'attività;

- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).;

- ammontare del compenso qualora stabilito nell'incarico.


In assenza di tali contenuti la comunicazione si considera omessa.


La comunicazione non si considera omessa, invece, in caso di errori che non pregiudichino la possibilità di individuare:

- le parti del rapporto;

- la data di inizio della prestazione;

- il luogo della prestazione.


Nel caso in cui nella comunicazione sia indicato un arco temporale e in tale periodo l'opera o il servizio non sia compiuto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste.

Sanzioni

La violazione degli obblighi sin qui descritti comporta l'applicazione di una sanzione

amministrativa da € 500 a € 2.500 per ogni lavoratore autonomo occasionale per il quale sia stata omessa o risulti una comunicazione tardiva, pertanto la sanzione potrà essere multipla. Non è prevista la procedura di diffida di cui all'art. 13 D.Lgs. 124/2004.


Fonte: mementopiu.it - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Mario Cassaro

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