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  • Immagine del redattoreCSA Offida srl

Continuità aziendale: disciplina derogatoria


Ai sensi dell'art. 2423 bis c. 1 n. 1 c.c., nella redazione del bilancio d'esercizio la valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Pertanto, la norma disciplina la necessità di verificare la persistenza della prospettiva reddituale dell'azienda nel lungo periodo così da poter condurre una scelta ottimale in riferimento ai criteri di valutazione da applicare nella rappresentazione di bilancio.

Con l'introduzione del decreto Liquidità (DL 23/2020), è stato delineato un quadro di riferimento sulla valutazione delle voci nella prospettiva della continuità per i bilanci d'esercizio chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, con il fine di tenere conto delle enormi difficoltà ad esprimere un giudizio nelle attuali condizioni di incertezza e con il fine di neutralizzare gli effetti dell'attuale crisi economica.

Concretamente, la norma riconosce che, in presenza di determinate circostanze causate dall’emergenza sanitaria in corso, possono essere derogate le disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale; ciò non altera, comunque, il quadro normativo concernente le informazioni da fornire nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione.

Viene consentito alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità, di mantenere tale prospettiva nella redazione del bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020.

Invece, la società che nel precedente bilancio approvato abbia dichiarato di trovarsi in condizioni tali da dichiarare l'assenza di ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività nonché si è trovata ad accertare una causa di scioglimento non potrà usufruire della deroga alla norma; si tratta perciò di società che, indipendentemente dall'attuale situazione Covid-19, si trovano autonomamente in uno stato di perdita di continuità.

Come già delineato dall'art. 7 c. 1 DL 23/2020, è necessario definire i criteri di valutazione all'interno della Nota integrativa e della Relazione sulla Gestione, anche con richiamo alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato.

Gli amministratori devono pertanto attivarsi al fine di monitorare costantemente la situazione aziendale, a prescindere dalla situazione epidemiologica attuale, attivando in tal senso eventuali strumenti che portino il recupero della continuità aziendale. Il bilancio è un mezzo di informazione verso i terzi e pertanto si rende necessario fornire l'informativa circa l'adozione della deroga prevista dalla norma e un piano aggiornato che mostri la capacità dell'azienda di perdurare nel medio lungo periodo.

FONTE: MEMENTOPIÙ

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