Il decreto Sostegni-bis varato giovedì 20 maggio dal Consiglio dei ministri (e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) prevede un nuovo contributo a fondo perduto, strutturato secondo formule differenti:
1) un contributo a fondo perduto «automatico» erogato direttamente dalle Entrate a chi ha già ricevuto i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni-1, con identico importo e identica modalità di fruizione (accredito o credito d’imposta) purché la partita Iva risulti attiva all’entrata in vigore del Dl Sostegni-bis;
2) un contributo a fondo perduto «alternativo» riservato a chi ha registrato una riduzione di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 rispetto a quello del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020. È escluso chi ha superato i 10 milioni di euro di ricavi nel periodo d’imposta 2019 (il secondo precedente all’anno di entrata in vigore del Sostegni-bis).
Il contributo alternativo sarà calcolato sempre in percentuale sul calo di fatturato mensile e con quote calanti al crescere dei ricavi, ma con percentuali maggiorate per chi non ha percepito il contributo previsto dal Dl Sostegni-1 (si va da un massimo del 90% a un minimo del 10%);
3) un contributo a conguaglio che sarà disciplinato con un Dm del Mef (soggetto ad approvazione della commissione Ue) e che spetterà a patto che ci sia stato un peggioramento di una certa percentuale del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Le Entrate dovranno definire i dettagli applicativi ma fin d’ora si dice che il contributo sarà defalcato delle somme già percepite e - comunque - sarà subordinato alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020 entro il prossimo 10 settembre.
Come nel precedente provvedimento, è prevista la possibilità di scegliere tra due diverse modalità di erogazione:
· pagamento con accredito su conto corrente;
· utilizzo in compensazione sotto forma di credito di imposta.
L'Agenzia delle Entrate fornirà specifiche istruzioni sulle modalità di presentazione delle domande, da effettuarsi sempre in via telematica.
Stando all’impostazione attuale del testo, le date di scadenza per la presentazione dovrebbero essere le seguenti:
· come di consueto si avranno a disposizione 60 giorni dall’avvio della procedura telematica nei primi due casi previsti;
· 30 giorni per il conguaglio finale.
Si ricorda comunque che per gli aiuti previsti dal primo decreto Sostegni è ancora possibile presentare domanda all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 28 maggio 2021. Un passaggio importante per ricevere in automatico anche i nuovi contributi.
Fonte: Il Sole 24ore
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