Il Decreto Sostegni (A.C. 3099), inizialmente composto da un totale di 43 articoli, nella versione del testo di conversione, a seguito dell'esame al Senato e dell'approvazione alla Camera, è costituito da 94 articoli suddivisi in cinque Titoli che raggruppano le disposizioni:
per il sostegno alle imprese e all'economia (artt. da 1 a 6-novies);
in materia di lavoro (artt. da 7 a 19);
in materia di salute e sicurezza (artt. da 19-bis a 22-bis);
in materia di enti territoriali (artt. da 23 a 30-sexies);
afferenti all'attività didattica, l'università e la ricerca, la tutela di persone con disabilità, i mutui per la prima casa, la sospensione degli sfratti e molto altro (cd. ulteriori misure, artt. da 31 a 43).
Il testo approvato dalla Camera non contiene nuovi emendamenti o articoli aggiuntivi e, dunque, risulta confermato il testo approvato, con molte modifiche e integrazioni, lo scorso 6 maggio dal Senato (A.S. 2144) (si veda in proposito la news del 10 maggio scorso).
Confermate le novità approvate dal Senato
Il DL Sostegni è stato integrato e, per certi versi, ampliato dopo la lettura e l'approvazione al Senato. Da quel restyling, nel successivo iter alla Camera, il corpo degli articoli è stato riconfermato. Appare, dunque, opportuno rivedere tutte quelle norme che sono state introdotte o modificate e che saranno parte integrate della Legge di conversione del DL 41/2021.
In particolare, segnaliamo quelle norme oggetto di modifica che impattano sotto un profilo fiscale e afferiscono alle misure in tema di sostegno alle imprese e all'economia.
Le norme “post-Senato” sono quelle di seguito elencate e riguardano:
IRAP: l'art. 01, introdotto presso il Senato, proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'art. 24 DL Rilancio, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dall'UE sul 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19.
Contributo a fondo perduto: l'art. 1, modificato presso il Senato, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti. In particolare, segnaliamo i c. 5, 5-bis e 6 che indicano le modalità di calcolo, il carattere di impignorabilità e il limite del contributo spettante; il c. 11, modificato dal Senato, che abroga o circoscrive alcuni contributi previsti da precedenti norme: abrogazione del CFP di cui all'art. 1 c. 14-bis e 14-ter DL Ristori (DL 137/2020) e circoscrizione del contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all'art. 59 c. 1 let. a) Decreto Agosto; esclusione del requisito del numero di abitanti per i comuni interessati dagli eventi sismici a far data del 24 agosto 2016.
Compensazione straordinaria crediti verso la PA: il c. 17-bis, inserito dal Senato, che consente di versare per l'anno 2021 le somme affidate all'agente di riscossione entro il 31 ottobre 2021 mediante compensazione straordinaria con i crediti debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della PA per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali
Rivalutazione: l'art. 1-bis, introdotto presso il Senato, estende la disciplina della rivalutazione agevolata dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall'art. 110 DL Agosto. La rivalutazione, oltre a potersi effettuare nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, potrà essere eseguita anche nel bilancio successivo a quest'ultimo, ma solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e senza il riconoscimento degli altri effetti fiscali.
Contributo a fondo perduto per le start-up: l'art. 1-ter, introdotto dal Senato, al c. 1 riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto nella misura massima di € 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa è iniziata nel corso del 2019, se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30% all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Fondo indennizzo risparmiatori: l'art. 1-quater incrementa da 9 a 14 i componenti della Commissione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al Fondo indennizzo risparmiatori.
Comprensori sciistici: l'art. 2, integralmente sostituito dal Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di € 700 milioni per il 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, la misura intende far fronte alla mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021.
Rivalutazione turismo: l'art. 5-bis, introdotto al Senato, reca una norma di interpretazione autentica volta a consentire la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall'art. 6-bis DL Liquidità in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.
Superbonus: l'art. 6-bis, introdotto al Senato, inserisce l'IVA non detraibile, anche parzialmente, relativa alle spese per gli interventi realizzati tra le spese ammissibili ai fini del Superbonus.
Emittenti: l'art. 6-ter, introdotto al Senato, rifinanzia con € 20 milioni per il 2021 il Fondo per le emergenze relative alle emittenti locali istituito dall'art. 195 DL 34/2020, individuando la relativa copertura finanziaria.
Sistema termale nazionale: l'art. 6-quater, approvato durante l'esame al Senato, dispone una integrazione di € 5 milioni nel 2021 del Fondo per il sostegno termale, istituito dal DL Agosto.
Esenzione IRPEF: l'art. 6-quinquies, inserito dal Senato, prevede l'estensione al periodo di imposta 2021 della previsione, già vigente per il periodo di imposta 2020, del raddoppio del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore; tale limite è, quindi, elevato, anche per il suddetto periodo di imposta, da € 258,23 a € 516,46 (limite di cui all'art. 51 c. 3 TUIR). Resta fermo il principio che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l'intero valore concorre a formare il reddito imponibile.
Esenzione IMU: l'art. 6-sexies, introdotto al Senato, esenta dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto all'art. 1 c.1 1-4 del decreto in commento, cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo.
Locazione: l'art. 6-septies, introdotto dal Senato, estende ai contratti di locazione di immobili a “uso abitativo” stipulati precedentemente al 2020 la misura di detassazione dei canoni non percepiti introdotta dal DL 34/2019.
PREU: l'art. 6-octies, introdotto dal Senato, proroga i termini di versamento del PREU sugli apparecchi da intrattenimento videolottery e newslot e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020.
Ricontrattazione delle locazioni commerciali: l'art. 6-nonies, introdotto dal Senato, prevede un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza sanitaria, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione.
Ulteriori disposizioni
Con riferimento al Titolo V del DL Sostegni, afferente le “Altre disposizioni urgenti", il testo del provvedimento si è arricchito, durante l'esame al Senato, di importanti novità.
Il Titolo in questione comprende gli artt. da 31 a 43, di cui segnaliamo gli aspetti più significativi, anche sotto un profilo di sostegno economico:
- l'art. 36-bis che introduce un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali;
- l'art. 36-ter che novella l'art. 216 c. 4 DL 34/2020, il quale disciplina i diritti sorti - per coloro che abbiano acquistato, mediante contratto di abbonamento, servizi sportivi presso impianti sportivi - a seguito della sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni della pandemia. Tale sospensione è qualificata come sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta ai sensi dell'art. 1463 c.c.;
- l'art. 37-bis che prevede alcune misure di sostegno per le imprese dell'autotrasporto, in considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- l'art. 37 ter che modifica l'art. 182-bis legge fallimentare (RD 267/42) in tema di accordi di ristrutturazione tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. Si prevede, che, qualora in seguito all'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore le apporta richiedendo al professionista incaricato il rinnovo della relazione;
- l'art. 39-bis che prevede come, nelle zone montane, le misure di incentivazione per interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni (Conto termico 2.0) si applichino fino al 31 dicembre 2022, anche alle imprese il cui titolare esercita le attività previste dall'art. 2135 c.c.;
- l'art. 40-ter che introduce nuove norme aventi natura temporanea sulla rinegoziazione di mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili “prima casa” e oggetto di procedure esecutive, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i più gravi casi di crisi economica dei consumatori;
- l'art. 40-quater che reca la proroga della sospensione degli sfratti. In particolare l'articolo in esame proroga la sospensione (già prevista dall'art. 103 c. 6 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo. Risultano quindi sospese le procedure di esecuzione degli sfratti:
a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28/02/2020 al 30/09/2020;
b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dall'01/10/2020 al 30/06/2021.
Fonte:Mementopiù.it
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