DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 19 OTTOBRE 2021 ORE 22:02
In tema di corrispettivi giornalieri alla mancata/errata memorizzazione e trasmissione segue l'applicazione delle sanzioni nella misura del novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro, per ciascuna operazione. A tali violazioni, se non è ancora intervenuta alcuna formale contestazione da parte degli Uffici competenti, risulta applicabile il ravvedimento. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 737 del 19 ottobre 2021. In assenza di ravvedimento, gli stessi Uffici, accertata, nel caso, anche la buona fede del contribuente, potranno comunque valutare la presenza dei presupposti per l'applicazione degli istituti che consentono di escludere o graduare il carico sanzionatorio in funzione dell'effettiva gravità della condotta.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 737 del 19 ottobre 2021 in tema di corrispettivi giornalieri. Dal 1° gennaio 2020 i corrispettivi delle operazioni ex articolo 22 del decreto IVA (tra cui rientra anche l'attività di parrucchiere) sono soggetti all'obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati. L'obbligo, che ha valenza generale - vi ricadono, dunque, anche i c.d. forfetari, risultandone escluse solo le operazioni individuate con il decreto ministeriale 10 maggio 2019, come integrato nel corso del tempo - si adempie con strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, precipuamente i "registratori telematici" (RT), i cui modelli sono appositamente approvati. Memorizzazione e trasmissione costituiscono un unico adempimento ai fini dell'esatta documentazione dell'operazione e dei relativi corrispettivi, risultando quindi sanzionabili tutti quei comportamenti che abbiano impedito il corretto, completo esercizio dello stesso nelle sue necessarie articolazioni (memorizzazione e trasmissione), dovendo precisarsi che l'infrazione di omissione, secondo i criteri appena richiamati, si perfeziona anche con il mancato rispetto dei termini previsti per la memorizzazione e/o l'invio dei dati, termini che devono ritenersi essenziali. Quindi alla mancata/errata memorizzazione (e trasmissione) segue l'applicazione delle sanzioni nella misura di novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro, per ciascuna operazione. A tali violazioni, se non è ancora intervenuta alcuna formale contestazione da parte degli Uffici competenti, risulta applicabile il ravvedimento di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. In assenza di ravvedimento, gli stessi Uffici, accertata, nel caso, anche la buona fede della contribuente, potranno comunque valutare la presenza dei presupposti per l'applicazione degli istituti che consentono di escludere o graduare il carico sanzionatorio in funzione dell'effettiva gravità della condotta. Quanto al profilo reddituale, vi è la necessità che nella dichiarazione dei redditi prodotti vengano tenuti in considerazione tutti i corrispettivi memorizzati dal registratore telematico per tale annualità in riferimento all'attività svolta.
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