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  • Immagine del redattoreCSA Offida srl

COVID-19, il Governo traccia la "road map" per tornare alla normalità


Accesso ai luoghi di lavoro

Tanto nel lavoro pubblico quanto in quello privato, l'obbligo di possesso del Green Pass è esteso al 30 aprile 2022.

Restano ferme le conseguenze in caso di mancanza della certificazione, ossia l'assenza ingiustificata e la possibilità di sostituzione del lavoratore nel settore privato con sospensioni per periodi rinnovabili di 10 giorni.

Dall'altro lato, a partire dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2022, i lavoratori ultracinquantenni potranno accedere ai luoghi di lavoro anche con il solo Green Pass base, fermi restando l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno e la sanzione di € 100 in caso di indempimento.

Per il personale sanitario, invece, l'obbligo vaccinale continua ad essere condizione per lo svolgimento dell'attività e per la prima iscrizione ai relativi ordini professionali, ed è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

Smart working

Fino al 30 giugno 2022 - e quindi oltre il termine dello stato di emergenza - sarà possibile attivare lo smart working senza accordo individuale.

Prorogata al 30 giugno anche la diposizione che consente ai lavoratori fragili lo svolgimento della prestazione, di norma, in modalità agile, anche attraverso un cambio di mansione nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione anche da remoto.

Scuola

La Didattica a Distanza (DaD) resta solo per i positivi, fermo restando l'obbligo di utilizzo della mascherina. Nella scuola primaria e secondaria, fino alla fine dell'anno scolastico, l'attività prosegue in presenza anche con 4 casi di positività nella classe, ma con obbligo di mascherina di tipo FFP2 per alunni e docenti fino al decimo giorno successivo all'ultimo contatto con un positivo.

Green Pass base e rafforzato

Tra il 1° e il 30 aprile 2022 sarà necessario il Green Pass rafforzato, su tutto il territorio nazionale, per l'accesso a:

a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

b) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

c) convegni e congressi;

d) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

e) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;

f) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

g) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

h) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono al chiuso.

Dal 1° aprile, il Green Pass non sarà più necessario non solo per la ristorazione all'aperto, ma anche per l'accesso a negozi, servizi alla persona, uffici pubblici, banche, poste e trasporti locali, fermo restando l'obbligo di utilizzo delle mascherine di tipo FFP2 nei luoghi chiusi, compresi trasporti, cinema, teatri, strutture sportive.

Nelle discoteche, la mascherina potrà essere tolta al momento del ballo. Negli altri luoghi chiusi, con esclusione delle abitazioni private, sarà sufficiente la mascherina chirurgica.

Per i trasporti interregionali o a lunga percorrenza, per tutto il mese di aprile, sarà comunque necessario il Green Pass base.

Quarantena

L'obbligo di restare a casa riguarderà, dal 1° aprile, solo i contagiati destinatari di provvedimenti emessi dalle autorità sanitarie.

Eliminata quindi la c.d. “quarantena da contatto”, sostituita, in caso di negatività, dall'autosorveglianza per 10 giorni dall'ultimo contatto, con obbligo di utilizzo della mascherina di tipo FFP2.

Solo in caso di sintomi sarà necessario procedere all'effettuazione di un tampone rapido o antigenico, da ripetersi nel caso in cui la sintomatologia non sia scomparsa a distanza di 5 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

Fonte: MementoPiù, quotidiano lavoro

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