Con Provvedimento n 191910 del 15 Luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 32.
L’art. 32 del decreto sostegni bis prevede:
un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021
per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
Il credito di imposta spetta a:
soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni
enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore
enti religiosi civilmente riconosciuti
strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Il credito di imposta spetta per le spese sostenute per:
la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali
l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
La Comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. L'invio deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediari.
La fruizione del credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può avvenire mediante due canali:
a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
b) in compensazione orizzontale a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definirà la percentuale in rapporto alle risorse disponibili.
Non è prevista la possibilità di cedere il credito d'imposta, diversamente da quanto era consentito dall'art. 122 DL 34/2020 per il credito exart. 125 DL 34/2020
Fonte:FiscoeTasse.com
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