Gli imprenditori che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale che rendono probabile la crisi o l’insolvenza dell’impresa hanno uno strumento in più per il risanamento aziendale. Dal 15 novembre 2021 possono attivare la procedura di composizione negoziata, prevista dal D.L. n. 118 del 2021. Per facilitare l’esito positivo delle trattative con le parti interessate è prevista la nomina di un esperto indipendente, scelto in appositi elenchi tenuti presso le Camere di commercio. Saranno, quindi, molti i professionisti esperti in crisi d’impresa interessati da nuove opportunità di lavoro. Quali sono i requisiti per iscriversi negli elenchi degli esperti? Come funziona e quali sono i vantaggi della nuova procedura negoziale?
A partire dal 15 novembre 2021 le imprese che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico–finanziario hanno a disposizione un nuovo strumento per il risanamento aziendale. Si tratta della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, istituto previsto dal D.L. n. 118/2021 dedicato alle misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale e convertito nella legge n. 147/2021.
Composizione negoziata e nomina dell’esperto La nuova soluzione negoziale, prevista anche per i gruppi di imprese, è uno strumento stragiudiziale rispetto alle altre soluzioni giudiziali della crisi d’impresa attivabile su richiesta dell’imprenditore, sia commerciale che agricolo, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. Ai fini dell’avvio della procedura l’imprenditore nomina, mediante il ricorso ad una piattaforma telematica nazionale, un esperto indipendente che dovrà agevolare le trattative con i creditori avendo come l’obiettivo il superamento della situazione di difficoltà che rende probabile la crisi o l’insolvenza. Il termine per la procedura è fissato entro un limite massimo di 180 giorni dalla nomina dell’esperto indipendente, con possibilità di prosecuzione per ulteriori altrettanti giorni. Nel caso in cui l’esperto incaricato ritenga insufficiente l’esito delle trattative e le soluzioni individuate non praticabili, l’imprenditore potrà presentare nei 60 giorni successivi una proposta di concordato per la cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione.
Concordato semplificato Il D.L. n. 118/2021 introduce il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, una nuova tipologia di concordato preventivo previsto nel caso in cui le procedure attuate dall’imprenditore non abbiano dato esiti di tipo negoziale e comunque soltanto entro 60 giorni dalla ricezione della relazione finale prodotta dall’esperto indipendente. Si tratta di un nuovo istituto che favorisce il raggiungimento del risultato della liquidazione dell’impresa in modo più rapido e meno oneroso rispetto al fallimento. E’, infatti, privo di alcuni passaggi tipici della procedura concordataria, quali ad esempio l’adunanza dei creditori, l’attestazione del piano, la percentuale minima di pagamento dei creditori chirografari e l’ammissione, oltre che la nomina del commissario giudiziale.
Modifiche alla legge fallimentare Non mancano importanti interventi sulla legge fallimentare che cercano di ampliare la possibilità di accesso alle misure per la soluzione della crisi e in generale a tutti gli strumenti alternativi al fallimento.
Fonte: Ipsoa.it
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