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  • Immagine del redattoreCSA Offida srl

Dal 2023 soglia del contante innalzata a 5.000 euro


Il limite all’utilizzo del contante sale a 5.000 euro dal 1° gennaio 2023. Lo prevede il decreto Aiuti quater: dal 2023, sarà vietato il trasferimento non solo di denaro contante, ma anche di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o valuta estera, effettuato tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche), quando il valore oggetto di trasferimento sarà pari o superiore alla nuova soglia. Nessuna novità invece per il servizio di money transfer (soglia a 999,99 euro) e per l'attività di compro oro: per operazioni di importo pari o superiore a 500 euro solo mezzi di pagamento tracciabili. Per i cambiavalute, infine, soglia a 3.000 euro dal 2023.


Dal 1° gennaio 2023, per i trasferimenti di denaro contante tra soggetti diversi, ex art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, la soglia di punibilità non sarà più di 2.000 euro, ma 5.000 euro, il che equivale ad affermare che il limite per i pagamenti leciti in contante si alzerà da 1.999,99 a 4.999,99 euro. È questa la novità introdotta dal decreto Aiuti quater nel comma 3-bis dell’art. 49, tramite il quale dall’inizio del prossimo anno sarà vietato non solo il trasferimento di denaro contante, ma anche di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato tra soggetti diversi (siano esse persone fisiche o giuridiche), quando il valore oggetto di trasferimento sarà pari o superiore alla nuova soglia. Alle violazioni della disciplina in questione, ai sensi dell'art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 si applicherà ancora la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro, mentre la novella normativa non è intervenuta sui minimi edittali sanzionatori. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione rimane invece quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (così dispone il comma 6 dell’art. 63).

Un trasferimento di denaro oltre i limiti rimarrà comunque vietato anche se effettuato con più pagamenti inferiori alla nuova soglia artificiosamente frazionati, intendendosi con ciò un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore superiore alla soglia, ma posta in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori ai predetti limiti in momenti diversi. Il periodo di monitoraggio dell’ipotesi di frazionamento artificioso è valutabile in un periodo di tempo fissato in 7 giorni, ma rimane ferma la possibilità di contestare una sussistenza dell’operazione frazionata ove ricorresse qualche elemento per considerarla tale.

Ammissibile invece rimarrà un trasferimento di denaro in più soluzioni di importi anche superiori alla soglia, sempre che il frazionamento in più operazioni sia previsto da prassi commerciali come, ad esempio, una vendita a rate.

Lecite ancora saranno anche operazioni di prelievo bancario e/o di versamento di contante superiori ai limiti, trattandosi di operatività non configurabile come trasferimento tra soggetti diversi. Ovviamente, costituisce elemento di sospetto e, in quanto tale, rilevante ai fini della potenziale segnalazione dell'operazione alla UIF, il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti (in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro).


Fonte:IPSOA

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