Al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, è stata introdotta un'agevolazione consistente nella decontribuzione parziale dei complessivi contributi previdenziali. Sono interessati dal provvedimento i datori di lavoro la cui sede di lavoro è ubicata nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna. L’esonero parziale si applica ai rapporti di lavoro dipendente, a prescindere dalla tipologia, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.
Il beneficio spettante sarà:
Dal 1° Ottobre 2020 al 31 Dicembre 2025 decontribuzione pari al 30%
Dal 1° Gennaio 2026 al 31 Dicembre 2027 decontribuzione pari al 20%
Dal 1° Gennaio 2028 al 31 Dicembre 2029 decontribuzione pari al 10%
Per fruire dello sgravio, i datori di lavoro devono rispettare la normativa in materia di lavoro e legislazione sociale oltre che essere in possesso della regolarità contributiva. Lo sgravio risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Con il Comunicato stampa del 11 Febbraio 2021 l’INPS rende noto che attiverà, appena riceverà il nulla osta ministeriale, la possibilità per le aziende di accedere alla cosiddetta decontribuzione. L’Istituto è in attesa dei necessari passaggi con la Commissione Europea.
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