Il decreto “Sostegni-bis”, in corso di definitive correzioni da parte dell'Esecutivo, dovrebbe prevedere l’estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda prevista dall'art. 28 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020. Cambiano però i requisiti di accesso con alcune distinzioni.
L'art. 3 dello schema del decreto, con il c. 1, interviene sull'ultimo periodo del c. 5 summenzionato, stabilendo per le strutture alberghiere, agrituristiche e per le agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, l'estensione per il mese di maggio 2021 (in luogo del 30 aprile 2021), secondo le modalità già previste dalla normativa vigente, della possibilità di usufruire di un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e del 50% dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda.
Il c. 2, come già accennato, estende il periodo di competenza dell'agevolazione, ma modifica alcune condizioni.
Nei fatti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a € 10 milioni (in luogo di € 5 milioni) nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (leggasi 2019), nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta di cui ai c. 1, 2 e 4 del menzionato art. 28, spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Questa condizione è simile a quella prevista per il calcolo della concessione del contributo a fondo perduto stabilito dall'art. 1 DL 41/2021 (primo decreto Sostegni).
Basterà, quindi, riprendere i calcoli già eseguiti per il CFP per determinare quanto spetta come credito d'imposta per i canoni di locazione in esame.
Da ultimo, si ricorda che il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione (art. 17 D.Lgs. 241/97) successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (artt. 61 e 109 c. 5 TUIR).
Fonte: MementoPiù
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