top of page
Cerca
Immagine del redattoreCSA Offida srl

DL Sostegni-bis: in arrivo un nuovo contributo a fondo perduto


L'art. 1 dello schema del decreto Sostegni-bis riconosce in automatico un nuovo contributo ai soggetti già beneficiari del contributo Sostegni. Viene inoltre introdotto un contributo alternativo, calcolato su un diverso periodo temporale di riferimento. Il contributo a fondo perduto “automatico”:

I c. 1-4 dell'art. 1 dello schema prevedono l'erogazione di un nuovo contributo a fondo perduto, a carattere “automatico”.

In particolare, è previsto il riconoscimento di un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti già beneficiari delle misure di sostegno economico di cui all'art. 1 DL 41/2021, senza che sia necessaria la presentazione di una nuova istanza.

Il contributo è erogato direttamente dall'AE a condizione che i destinatari abbiano la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto e non abbiano già restituito il precedente contributo, o esso non risulti indebitamente percepito. Il contributo spetta nella stessa misura di quanto già riconosciuto con il decreto Sostegni.

Anche la modalità di fruizione resta la medesima già scelta dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda per il contributo Sostegni. Pertanto, se il contribuente aveva optato per l'erogazione diretta delle somme, riceverà un nuovo pagamento sullo stesso conto corrente bancario o postale comunicato in precedenza e sul quale è stato erogato il contributo Sostegni. Se invece aveva chiesto il riconoscimento di un credito di imposta, si troverà nel cassetto fiscale un nuovo importo da utilizzare in compensazione tramite modello F24. Il contributo a fondo perduto “alternativo”:

Il c. 5-14 dell'art. 1 sono invece dedicati ad una nuova misura di contributo a fondo perduto, “alternativa” al contributo automatico dei precedenti commi.

In tal caso occorrerà sempre l'inoltro di una nuova istanza da parte del contribuente (i termini e le modalità attuative di presentazione dell'istanza saranno disciplinati da un apposito provvedimento del direttore AE).

La misura è destinata ai soggetti titolari di partita IVA che, nel secondo periodo d'imposta antecedente l'entrata in vigore del presente decreto (i.e. 2019, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), non abbiano registrato ricavi superiori a € 10 milioni e che abbiano subìto una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30%, avuto riguardo al periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

È evidente che il meccanismo applicativo di base della misura è analogo a quello posto a fondamento del contributo Sostegni, con la modifica principale dettata dalla traslazione in avanti di tre mesi del periodo di riferimento per il confronto dei fatturati periodici.

I titolari di partita IVA che abbiano già beneficiato del contributo “automatico” (c. 1-4 dell'art. 1), ma che avrebbero diritto ad una maggiore somma applicando il metodo “alternativo”, otterranno l'importo differenziale a seguito della presentazione dell'istanza. L'AE non darà invece seguito all'istanza del contribuente se da quest'ultima deriva un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei c. 1-4.

Il contributo “alternativo” non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto o a coloro che, pur avendo attivato la partita IVA successivamente al 1° gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato indicato dalla norma.

Sotto questo profilo, il contributo “alternativo” si distacca in maniera evidente dal contributo Sostegni, che era riconosciuto in ogni caso ai soggetti che hanno attivato la partiva IVA a partire dal 1° gennaio 2019 (quanto meno nell'importo minimo di € 1.000 per le persone fisiche e di € 2.000 e per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

La quantificazione del contributo “alternativo” segue le regole già utilizzate per il contributo Sostegni. Pertanto, si applicano le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020:

  • 60% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superiori a € 100.000;

  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a € 100.000 e fino a € 400.000;

  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione;

  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a € 1 milione e fino a € 5 milioni;

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a € 5 milioni e fino a € 10 milioni.

Anche sotto un altro profilo la misura prende le distanze dal contributo Sostegni. In particolare, è previsto che i soggetti tenuti alla trasmissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche dell'IVA devono inviare la comunicazione relativa al primo trimestre 2021 prima della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo. In mancanza della comunicazione, quindi, non si potrà accedere al contributo.

Fonte: Mementopiù fisco

Commentaires


bottom of page