top of page
Cerca
  • Immagine del redattoreCSA Offida srl

Fatture cartacee con addebito dell’IVA ricevute da San Marino da comunicare alle Entrate con TD28


Le fatture cartacee con addebito dell’IVA ricevute dagli operatori sammarinesi devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate con il tipo documento TD28. È quanto prevede la versione 1.8 del 30 settembre 2022 della Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell' esterometro. La Guida specifica la necessità di utilizzare il tipo documento TD19 nel caso di acquisto di beni per i quali l’IVA non sia stata addebitata in fattura, essendo il cessionario a dover assolvere l’imposta con il meccanismo del reverse charge.


Comunicazione dell’operazione all’Agenzia delle Entrate


Dal 1° luglio 2022, per effetto delle disposizioni contenute nel D.M. 21 giugno 2021, le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino devono essere fatturate in formato elettronico, salvo le ipotesi di esclusione: Il D.Lgs. n. 147 del 5 agosto 2021 della Repubblica di San Marino stabilisce che sono esclusi dall’obbligo di emettere le fatture elettroniche gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a 100.000 euro, salvo il loro diritto di optare per la fatturazione elettronica.

Pertanto, nella versione 1.8 del 30 settembre 2022 della Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il soggetto passivo italiano che riceve una fattura cartacea con addebito dell’imposta da un soggetto residente nella Repubblica di San Marino deve predisporre un documento TD28 e inviarlo tramite il Sistema di Interscambio per rispettare l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015.

L’Agenzia precisa che il tipo documento TD19 deve essere utilizzato per l’assolvimento dell’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, nel caso, cioè, in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell’imposta, in quanto soggetta al meccanismo del reverse charge.

È il caso di precisare che il tipo documento TD28 debba essere utilizzato esclusivamente per gli acquisti di beni, in quanto gli acquisti di servizi presso operatori sammarinesi devono essere comunicati al Sistema di Interscambio utilizzando il tipo documento TD17.

Fattura cartacea senza addebito dell’IVA

L’art. 11 del D.M. 21 giugno 2021 prevede che, se la fattura cartacea ricevuta da operatore sammarinese non indica l’ammontare dell’IVA dovuta in relazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, gli operatori economici italiani:

- assolvono l’imposta con il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, indicandone l’ammontare sull’esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese;

- annotano le fatture nei registri delle fatture emesse e degli acquisti, secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972 e possono operare, ai sensi dell’art. 19 e seguenti dello stesso D.P.R. n. 633/1972, la detrazione dell’imposta pagata in via di rivalsa.


Fonte: Ipsoa Quotidiano Lavoro




bottom of page