L'art. 1 del Decreto Sostegni bis (DL 73/2021) introduce diverse nuove misure di sostegno economico per i soggetti titolari di partita IVA. Il contributo a fondo perduto automatico
I c. 1-4 dell'art. 1 prevedono l'erogazione di un nuovo contributo a fondo perduto a carattere automatico.
In particolare, è previsto il riconoscimento di un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti già beneficiari delle misure di sostegno economico di cui all'art. 1 DL 41/2021, senza che sia necessaria la presentazione di una nuova istanza.
Il contributo è erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate a condizione che i destinatari abbiano la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) e non abbiano già restituito il precedente contributo, o esso non risulti indebitamente percepito. Il contributo spetta nella stessa misura di quanto già riconosciuto con il decreto Sostegni.
Anche la modalità di fruizione resta la medesima già scelta dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda per il contributo Sostegni. Pertanto, se il contribuente aveva optato per l'erogazione diretta delle somme, riceverà un nuovo pagamento sullo stesso conto corrente bancario o postale comunicato in precedenza e sul quale è stato erogato il contributo Sostegni. Se invece aveva chiesto il riconoscimento di un credito di imposta, si troverà nel cassetto fiscale un nuovo importo da utilizzare in compensazione tramite modello F24. Il contributo a fondo perduto alternativo
I c. 5-14 dell'art. 1 sono invece dedicati ad una nuova misura di contributo a fondo perduto, “alternativa” al contributo automatico dei precedenti commi. In tal caso occorrerà sempre l'inoltro di una nuova istanza da parte del contribuente (i termini e le modalità attuative di presentazione dell'istanza saranno disciplinati da un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate).
La misura è destinata ai soggetti titolari di partita IVA che, nel secondo periodo d'imposta antecedente l'entrata in vigore del presente decreto (i.e. 2019, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), non abbiano registrato ricavi superiori a € 10 milioni e che abbiano subìto una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30%, avuto riguardo al periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
È evidente che il meccanismo applicativo di base della misura è analogo a quello posto a fondamento del contributo Sostegni, con la modifica principale dettata dallo spostamento in avanti di tre mesi del periodo di riferimento per il confronto dei fatturati periodici.
Coloro che hanno beneficiato del contributo automatico, ma che avrebbero diritto ad una maggiore somma applicando il metodo alternativo, otterranno l'importo differenziale a seguito della presentazione dell'istanza (se invece dall'istanza deriva un contributo inferiore rispetto a quello automatico, le Entrate non vi daranno seguito).
Per chi ha ricevuto il contributo Sostegni, alla riduzione di fatturato si applicano le seguenti percentuali parametrate ai ricavi/compensi del 2019:
60% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superiori a € 100.000;
50% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a € 100.000 e fino a € 400.000;
40% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione;
30% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a € 1 milione e fino a € 5 milioni;
20% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a € 5 milioni e fino a € 10 milioni.
Il ristoro alternativo potrà essere chiesto anche da coloro che sono rimasti esclusi dal contributo Sostegni. In questo caso, però, alla riduzione di fatturato si applicano le seguenti percentuali:
90% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superiori a € 100.000;
70% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a € 100.000 e fino a € 400.000;
50% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione;
40% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a € 1 milione e fino a € 5 milioni;
30% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a € 5 milioni e fino a € 10 milioni.
È previsto che i soggetti tenuti alla trasmissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche dell'IVA devono inviare la comunicazione relativa al primo trimestre 2021 prima della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo. In mancanza della comunicazione, quindi, non si potrà accedere al contributo.
Infine, per quanto riguarda il regime sanzionatorio e le attività di controllo, viene fatto rinvio alle disposizioni dell'art. 1 DL 41/2021, in quanto compatibili. Il nuovo contributo sul peggioramento del risultato economico
I c. da 16 a 27 dell'art. 1 introducono un ulteriore contributo a fondo perduto (per il quale sono stati stanziati € 4 miliardi), condizionato al peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo all'anno precedente.
Allo stato tale misura ha contorni indefiniti, considerato che i parametri da porre a confronto e la percentuale di riduzione per l'accesso alla misura andranno stabiliti con un decreto del MEF.
Viene però precisato sin da ora che l'ammontare dell'indennizzo andrà determinato al netto dei contributi a fondo perduto già fruiti in precedenza (Rilancio, Ristori, Ristori bis, Sostegni).
Il nuovo contributo è peraltro subordinato all'autorizzazione dell'Unione Europea.
Per inoltrare la richiesta occorre avere inviato entro il 10 settembre 2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Per fruire della misura si dovrà pertanto anticipare la scadenza per la presentazione della dichiarazione. Il contributo eventuale per i soggetti con fatturato fino a € 15 milioni
Il c. 30 dell'art. 1 introduce infine un contributo a fondo perduto per i soggetti che nel secondo periodo d'imposta antecedente l'entrata in vigore del presente decreto (i.e. 2019, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) abbiano registrato ricavi compresi tra 10 e 15 milioni di euro e che pertanto sono rimasti esclusi dai precedenti indennizzi per questioni “dimensionali”, nonostante fossero in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legge, compresa la riduzione di fatturato.
Si tratta però di un contributo solamente eventuale, perché subordinato al mancato integrale utilizzo delle somme stanziate per il contributo automatico (c. 1-4), il contributo alternativo (c. 5-15) ed il contributo sul peggioramento del risultato economico (c. 16-27).
L'utilizzo delle somme andrà monitorato dal MEF, cui è demandata anche l'individuazione delle modalità di determinazione dell'ammontare del contributo in esame e di ogni elemento necessario all'attuazione della misura.
FONTE: Mementopiù quotidiano lavoro
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