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  • Immagine del redattoreCSA Offida srl

Il debutto dei crediti d’imposta in beni strumentali nel Modello Redditi 2021


Nel quadro RU della prossima dichiarazione dei Redditi dovranno essere riepilogati i crediti d’imposta maturati e i relativi investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020. Sia quelli introdotti dalla precedente legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197, della legge 160/2019), sia quelli previsti dall’ultima legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063, della Legge 178/2020).


I primi, ricordiamo, sono quelli maturati in relazione agli investimenti effettuati nel corso del 2020 e che sono fruibili in compensazione dal 1° gennaio 2021. I secondi sono quelli maturati in relazione agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e che risultano da subito fruibili in compensazione. Il quadro RU di tutti i modelli Redditi 2021 richiede quindi l’indicazione di alcune specifiche informazioni.


Ricordiamo che il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, che ha sostituito dal 1° gennaio 2020 il super ed iperammortamento, è utilizzabile in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997), in 5 quote annuali di pari importo, che si riducono a 3 per gli investimenti in beni immateriali Industria 4.0 (beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017, come integrato dalla legge di Bilancio 2018).


Per gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari va indicato separatamente il costo dei beni materiali, il costo dei beni immateriali, il costo degli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile e va segnalata la presenza di un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro che dà diritto alla compensazione in unica soluzione. Va poi esposto separatamente l’ammontare complessivo di investimenti effettuati nel periodo d’imposta in beni materiali 4.0 e immateriali 4.0.


Il credito d’imposta non è soggetto all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui tali crediti scaturiscono, però sarà utilizzabile solo in compensazione su modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, di cui all’articolo 3, comma 2, del D.L. 124/2019.

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