Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’art. 6. D.M. 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.
L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica. Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.
Successivamente al periodo di avvio della fatturazione elettronica, nell’ottica di fornire ai contribuenti una procedura utile per un corretto assolvimento dell’imposta di bollo, l’art. 12-novies del D.L. n. 34/2019 ha previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse.
A seguito del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2021, sono state dettate nuove regole di funzionamento che consistono nella messa a disposizione all’interno del portale "Fatture e corrispettivi” di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:
- l’elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all’imposta di bollo (campo valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);
- l’elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).
Il contribuente può modificare l’elenco B indicando quali fatture, di quelle selezionate, non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.
La funzionalità di consultazione e modifica è utilizzabile anche dagli intermediari, ai quali il contribuente ha conferito la delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o la delega “Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA”.
Entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento (per il 1° trimestre 2021, entro il 31 maggio 2021), il soggetto Iva dovrà procedere a versare l’imposta di bollo dovuta.
All’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, è presente una funzionalità che consente di versare l’importo determinato come sopra descritto, semplicemente indicando un codice Iban intestato al contribuente.
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