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Infortuni da COVID-19 e sanzioni in caso di omessa denuncia

Immagine del redattore: CSA Offida srlCSA Offida srl

L'INAIL, con una Circolare, riepiloga la disciplina prevista dalla normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni (art. 53, c. 1, DPR 1124/65).


Denunce

La denuncia dell'infortunio deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore dall'infortunio.

Il termine di due giorni decorre da quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all'INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi. Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell'infortunio (franchigie), per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.

Nel caso in cui si accerti che il datore di lavoro non aveva avuto notizia dell'infortunio e non era a conoscenza dei riferimenti del certificato medico, il termine di due giorni decorre dalla data di ricezione da parte del datore di lavoro della richiesta della denuncia di infortunio, che viene trasmessa dalla Sede competente INAIL via Pec o per posta in caso di constatata assenza di Pec.

Fuori dai suddetti casi (presenza di un certificato medico d'infortunio rilasciato al lavoratore e/o richiesta di denuncia da parte della Sede INAIL), non è ravvisabile in capo al datore di lavoro alcun obbligo di presentazione della denuncia di infortunio.

Per i casi di malattia-infortunio da COVID-19 la violazione dell'obbligo di presentazione della denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l'evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell'INPS, pertanto il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l'astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.


Sanzioni

L'importo della sanzione è, dal 1° gennaio 2007, variabile da € 1.290,00 a € 7.745,00.

La violazione dell'obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell'ambito di applicazione della diffida obbligatoria. In caso di ottemperanza alla diffida il trasgressore (o l'eventuale obbligato in solido) è ammesso al pagamento della sanzione “minima” di € 1.290,00.

Qualora il trasgressore o l'obbligato in solido non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione “minima” entro il termine di 15 giorni, gli illeciti possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta di € 2.580,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale.

Circ. INAIL 9 settembre-2021-n.-24


Fonte: Mementopiù Giuffrè - Quotidiano lavoro

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