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  • Immagine del redattoreCSA Offida srl

La crisi da sovraindebitamento


La Legge n° 3 del 2012 recentemente modifcata dall’art. 4-ter del Decreto-Legge n° 137 del 2020 (il c.d. “Decreto ristori ominibus”, convertito in Legge n° 176 del 2020), disciplina, agli artt.da 6 a 16, le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento che possiamo definire paraconcorsuali.

La crisi da sovraidebitamento è quella definita di perdurante o definitivo squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina:

  • la rilevante difficoltà

  • ovvero la definitiva incapacità

di adempiere con regolarità le proprie obbligazioni.

Parliamo cioè di insolvenza, ossia l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni da parte:

  • delle imprese che non sono soggette al fallimento ed alle altre procedure concorsuali,

  • da parte del consumatore, “la persona fisica che agisce (acquistando per sé o per altri beni o servizi) per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale (cioè lavorativa, sia autonoma che dipendente) eventualmente svolta” (ai sensi della lettera a) dell’art. 3 del Decreto Legislativo n° 206 del 2005 (il “Codice del consumo”)

  • da parte degli enti privati senza scopo di lucro (art. 6° e 7°, 2° comma, lettera a della Legge n° 3 del 2012: queste norme parlano genericamente di “debitore” non soggetto al fallimento, compreso il consumatore, per cui deve intendersi incluso anche l’ente privato non profit).

Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (definite procedure paraconcorsuali) sono tre:

  1. l’accordo di composizione delle crisi da sovra indebitamento

  2. il piano del consumatore

  3. la liquidazione del patrimonio del debitore.

La liquidazione del patrimonio è alternativa alle prime due ma ha le stesse finalità.

Per quanto riguarda la figura del consumatore è bene sottolineare che se è anche:

  • un socio di una società in nome collettivo (Snc)

  • o un socio accomandatario di una società in accomandita semplice o per azioni (Sas o Sapa),

quindi è illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, può essere soggetto alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento solo per i debiti estranei a quelli della società.

E' bene sottolineare che l’avvio di una procedura concorsuale che riguardi queste società e, di conseguenza, i loro soci illimitatamente responsabili, rende inammissibili le procedure previste dalla Legge 3/2012 e l’accordo di composizione della crisi di sovraindebitamento di una di queste società (se è una piccola impresa non soggetta al fallimento) produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Per analogia queste norme valgano anche per i soci di società semplici che pure sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni della società, a meno che tale società

non svolga attività agricola e quindi, per tale motivo, non sia soggetta al fallimento.

FONTE:www.Fiscoetasse.com

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