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  • Immagine del redattoreCSA Offida srl

Lavoro autonomo occasionale(c.d. Prestazioni Occasionali): nuovo obbligo di comunicazione preventiva


La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro, in materia di sicurezza sul lavoro e ispezioni, introduce, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo del lavoro autonomo occasionale, l’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio mediante SMS o posta elettronica.

La nuova disposizione richiama l’applicazione delle modalità operative di cui all’art. 15, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015.

Si tratta della modalità di comunicazione prevista per i lavoratori intermittenti, per i quali ad oggi si prevede la possibilità di effettuare la comunicazione:

1) On-line dal sito servizi.lavoro.gov.it

2) Posta elettronica, anche non PEC. I

3) Sms;

4) App;

5) Fax all’ITL competente, da utilizzare esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici.


Il mancato adempimento del nuovo obbligo di comunicazione preventiva viene sanzionato in maniera rilevante: viene infatti prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione e non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004.


Modalità di invio

Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva decorre dal 21/12/2021 e riguarda i rapporti di lavoro sorti successivamente a tale data; per le modalità di trasmissione dei dati ogni sede dell’Istituto Nazionale del Lavoro dovrebbe aver predisposto apposito indirizzo di posta elettronica, reperibile ad esempio sul sito internet della sede o telefonando direttamente al centralino.

La trasmissione della comunicazione potrà essere effettuata direttamente dal committente ovvero dai soggetti abilitati ex art.1 della Legge n.12/1979 (ad esempio il consulente del lavoro…).


Cosa indicare nella email (fac-simile)


OGGETTO: COMUNICAZIONE PREVENTIVA LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI – DL 146/2021


Con la presente il sottoscritto ……………. in qualità di titolare/legale rappresentante della

azienda/studio professionale …………………………….. con sede in …………………………. via

……………………… c.f.……………………………………………. , partita IVA……………….


Comunica


l’inizio del rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 del CC di natura occasionale con

……………….. (nome) ……………………. (cognome), nato a……………………… il ………………… residente in …………………. alla via ……………………………… c.f. ……………………………


Decorrenza e durata prevedibile del rapporto di lavoro occasionale:

dal ……………….. al ……………………..



firma……………………….

Luogo, lì…..



Tabella di sintesi lavoro autonomo occasionale:

  • Tipo di collaborazione: Lavoro autonomo occasionale

  • Disciplina fiscale: Redditi diversi, con assoggettamento della ritenuta di acconto del 20%

  • Disciplina previdenziale: 1) Nessun obbligo contribuzione alla gestione separata INPS per compensi annui fino a 5.000 euro 2) Obbligo di contribuzione alla gestione separata INPS per compensi annui che superano superiori a 5.000 euro

  • Disciplina INAIL: Nessun obbligo assicurativo INAIL

  • Disciplina sicurezza sul lavoro: Obbligo di effettuare preventiva comunicazione all’ITL per territorio mediante SMS o posta elettronica.

Fonte: Ipsoa Quotidiano lavoro; Commercialista Telematico

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