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  • Immagine del redattoreCSA Offida srl

Lavoro intermittente: chiarimenti dall’I.N.L.



L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 1 dell’8 febbraio 2021, con la quale ha fornito importanti indicazioni in ordine al campo di applicazione del lavoro intermittente.

È ammessa la stipulazione di rapporti di lavoro intermittente per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o aziendali stipulati dalle RSA/RSU), anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

In assenza di regolamentazione collettiva resta comunque possibile stipulare contratti di lavoro intermittenti nelle ipotesi stabilite con DM 23 Ottobre 2004, che fa rinvio al R.D. 2657/1923 ovvero delle ipotesi c.d. soggettive, ossia “con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni”)

Il Ministero del lavoro ha inoltre chiarito che, nel settore dell’autotrasporto, l’attuale contrattazione collettiva di settore non contiene specifiche previsioni in ordine alla individuazione delle esigenze per le quali è consentita la stipula del contratto intermittente.

Di conseguenza, ferma restando l’eventuale presenza di ipotesi c.d. soggettive, si deve fare riferimento alla citata tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923 che, tra le attività da considerare di carattere discontinuo annovera, al punto 8, quella del “personale addetto al trasporto di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità”.

Stante la formulazione della disposizione il Ministero ha argomentato che la discontinuità è dunque riferibile alle attività del solo personale addetto al carico e allo scarico, quale ulteriore “sotto categoria” rispetto a quanti sono adibiti al trasporto tout court, “con esclusione delle altre attività ivi comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista”.


Circolare INL 08/02/2021 n.1:

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