Da quest’anno il regime fiscale delle locazioni brevi (art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 50/2017) è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di massimo 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta. Negli altri casi l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume esercitata in forma imprenditoriale.
La disposizione si applica anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, o che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone che cercano immobili con persone che dispongono di appartamenti da affittare. Sempre per i canoni di locazione, ma in questo caso per gli immobili ad uso non abitativo (art. 28 del Decreto Rilancio), è prevista l’estensione del credito d’imposta per il relativi canoni di locazione.
L’intervento include tra i soggetti beneficiari le agenzie di viaggio e i tour operator, per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta inoltre fino al 30 aprile 2021, in luogo del termine previsto del 31 dicembre 2020.
Un contributo a fondo perduto, viene introdotto per il 2021, a favore del locatore di immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, per la riduzione del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto fino al 50% della riduzione del canone ed entro un limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. Per la concessione del contributo, il locatore è tenuto a comunicare in via telematica la rinegoziazione del canone di locazione all’Agenzia delle Entrate. Anche in questo caso un provvedimento dell’Agenzia dovrà stabilire le modalità operative.
Fonte: LeggiOggi.it
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