Tra le novità in merito alla redazione della dichiarazione annuale Iva 2021 vi è la compilazione del rigo VA16, riservato ai soggetti che avendone i requisiti, hanno usufruito della sospensione dei versamenti e non hanno perciò effettuato i pagamenti dell’iva, compreso il saldo 2019, alle scadenze previste, a seguito dei provvedimenti emanati per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19.
In particolare nel rigo VA16 va indicato:
-nella casella 1, il codice dedotto dalla «Tabella versamenti sospesi Covid-19» presente in Appendice;
-nel campo 2, l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella 1.
Se tali soggetti hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni, devono compilare tutti i campi corrispondenti a ciascuna disposizione normativa di cui hanno usufruito.
L’effetto dato dalla compilazione del rigo VA16 sulla liquidazione dell’imposta è quello di rendere non riportabile nei righi VX4, VX5 e VX6 l’eventuale credito indicato nel rigo VX3.
Nessun effetto, invece, si avrà sul quadro VL, dove però dovranno essere comunque riportati i suddetti importi sospesi per effetto delle disposizioni Covid-19, al campo 3, sempre che i relativi versamenti siano stati successivamente effettuati entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva stessa.
Nel caso in cui i versamenti siano stati effettuati parzialmente, andranno indicati per la quota parte di essi effettivamente versata entro tale termine, mentre i versamenti effettuati oltre la data di presentazione della dichiarazione iva si presume che vadano indicati nel quadro VQ della dichiarazione dell’anno successivo.
Quindi ciò a cui prestare particolare attenzione nella compilazione del quadro VA16 sono le liquidazioni iva periodiche e i relativi debiti iva scaturiti da tali liquidazioni e non versati alle scadenze orginarie, ma recuperati nel periodo che va dalla data di invio del modello IVA 2020 a quella di invio del modello IVA 2021.
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