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  • Immagine del redattoreCSA Offida srl

Operazioni transfrontaliere: definite le nuove regole che sostituiscono l’esterometro

Cambiano le regole tecniche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Con il provvedimento n. 293384 del 28 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha apportato delle modifiche a decorrere dal 1° gennaio 2022 al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, definendo così le nuove regole tecniche che sostituiscono l’esterometro.

L’inquadramento normativo

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, e successive modificazioni, ha stabilito, tra le altre, le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere, il cd. esterometro.

In particolare, le specifiche tecniche al provvedimento disciplinavano due modalità alternative per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere all’Agenzia delle entrate:

-la prima modalità prevedeva la predisposizione e l’invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri nel trimestre di riferimento;

-la seconda modalità prevedeva la predisposizione e l’invio, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio, impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale (XXXXXXX).

Sul punto, è intervenuta la Legge di Bilancio 2021, L. n. 178 del 2020, che con l’art. 1 c. 1103 ha modificato l’art. 1, comma 3-bis, del D. L.gs. n. 127 del 2015, e quindi ha sostituito l’esterometro, prevedendo ora che:

<<I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione>>.

Secondo il nuovo impianto normativo, quindi, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.

In particolare:

-per le operazioni attive, la trasmissione deve essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

-per le per le operazioni passive, la trasmissione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Di conseguenza, con il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono state adeguate le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere alle nuove disposizioni normative.

Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere: cosa cambia

Come evidenziato, il documento dell’Agenzia delle Entrate prevede a decorrere dal 1° gennaio 2022 delle modifiche riguardanti il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, avente ad oggetto “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.

Le modifiche, nel concreto, riguardano la sostituzione del punto 9, rubricato “Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere”.

Secondo quanto previsto, con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° gennaio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato XML e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche.

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell'operazione.




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