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Immagine del redattoreCSA Offida srl

Palestre, piscine e discoteche: ecco il decreto attuativo del bonus


Al via il contributo per il sostegno alle attività economiche chiuse previsto dal decreto Sostegni-bis (art. 2 DL 73/2021), normato con decreto attuativo del MISE di concerto con il MEF.

Il decreto definisce l'erogazione del contributo alle attività chiuse per almeno 100 giorni a causa della pandemia stabilendo un contributo fino a € 25 mila per le discoteche e fino a € 12 mila per le altre attività, come palestre, impianti sportivi, parchi tematici, eventi di teatro, cinema, arte, fiere e cerimonie. Il decreto del MISE individua i soggetti beneficiari delle risorse del Fondo, l'ammontare dell'aiuto concedibile e le relative modalità di erogazione.

Come noto, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è stato istituito il “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”, dall'art. 2 DL 73/2021 con una dotazione di € 140 milioni per il 2021 per sostenere le attività rimaste chiuse nella fase più acuta della pandemia per almeno 100 giorni.

Durante l'iter di conversione del decreto Sostegni-bis, tra l'altro, la misura di sostegno è stata rimodulata incrementando la dotazione finanziaria; e disponendo che il periodo di chiusura previsto per l'assegnazione del contributo passasse da 4 mesi a 100 giorni. In pratica, il contributo allo stato dell'arte adesso è riconosciuto a chi ha dovuto chiudere l'attività “per legge” a causa della pandemia in un periodo compreso tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.

N.B. I contributi sono concessi nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato nell'attuale emergenza da COVID-19, cd. Temporary Framework della Commissione UE.

Successivamente in sede di conversione del decreto Green Pass (DL 105/2021) il governo ha ulteriormente alzato il tiro ampliando la portate dell'aiuto al fine di calmierare le pretese di molti esercenti stremati dalle difficoltà legate alla chiusura delle attività per le restrizioni legate alla pandemia. Tanto che l'art. 11 del decreto citato ha disposto che una quota, pari a € 20 milioni, della dotazione del Fondo istituito con il DL 73/2021, venga destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 DL 19/2020.


Forme e ammontare dell'aiuto

Il decreto attuativo del MISE chiarisce che l'aiuto è riconosciuto sotto forma di contributo a fondo perduto e che le risorse finanziarie stanziate - pari a € 140 milioni - saranno prioritariamente ripartite, in egual misura, tra i soggetti con codice Ateco 93.29.10, con un limite massimo di contributo, per ciascun soggetto beneficiario, pari a € 25 mila.

La restante parte del fondo sarà distribuita alle altre attività prendendo a riferimento i ricavi/compensi relativi al periodo d'imposta 2019 in base al seguente criterio:

  • € 3.000 ai soggetti con ricavi e compensi fino a € 400 mila – in questa fascia rientrano anche i soggetti di nuova costituzione;

  • € 7.500 per i soggetti appartenenti allo scaglione superiori a € 400 mila e fino a € un milione;

  • € 12.000 per i soggetti con ricavi e compensi superiori a € un milione.

N.B. Ai fini della quantificazione del contributo di cui al comma 3, rilevano i ricavi e i compensi di cui all'art. 85 c. 1 lett. a) e b) e all'art. 54 c. 1 TUIR, relativi al periodo d'imposta 2019.

Se la dotazione finanziaria risulta insufficiente per soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, l'Agenzia assicura almeno un contributo di € 3 mila e per tutte le istanze ammissibili e, al contempo, provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.

Il contributo a fondo perduto riconosciuto per le attività “chiuse” in seguito alla pandemia:

  • non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

  • non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 c. 5 TUIR;

  • non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. 446/97.


Accesso e modalità di erogazione del contributo

Per ottenere il contributo a fondo perduto in esame i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate in cui sia indicata la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso all'aiuto.

L'Agenzia delle entrate provvederà a corrispondere il contributo spettante mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza.

La domanda per l'accesso al contributo può essere presentata:

- direttamente dal soggetto interessato;

- da un intermediario di cui all'art. 3 c. 3 DPR 322/98, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.

Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, gli elementi da dichiarare al fine del rispetto del Temporary Framework della Commissione UE, i termini di presentazione dello stesso e ogni altro elemento necessario saranno definiti con un nuovo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in esame.


Fonte: MementoPiù quotidiano fiscale



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