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Immagine del redattoreCSA Offida srl

Proroga del divieto di licenziamento e nuove settimane di CIG Covid. In quali casi?


Si è svolto il 30 giugno 2021 il Consiglio dei Ministri nel corso del quale, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, del Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, è stato approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.

Il decreto legge n. 99 del 30 giugno 2021 è stato pubblicato in nottata sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021 ed è quindi immediatamente entrato in vigore.

Già il 29 giugno 2021, Governo e parti sociali hanno siglato un Avviso Comune che contiene l’impegno a raccomandare alle imprese l’utilizzo di tutti gli ammortizzatori sociali disponibili in alternativa ai licenziamenti.

Disciplina in vigore fino al 30 giugno

Il blocco dei licenziamenti, introdotto per la prima volta dal decreto Cura Italia (DL 18 2020), riguarda tutti i datori di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti, con riferimento:

- alle procedure di individuazione dei lavoratori coinvolti in licenziamenti collettivi;

- al recesso individuale per giustificato motivo oggettivo.

Restano possibili invece i licenziamenti per giusta causa ovvero per motivi disciplinari.

Il divieto generalizzato è stato prorogato senza soluzione di continuità dai decreti emergenziali con riferimento alle aziende in cui vengano utilizzati gli ammortizzatori sociali straordinari previsti per l'emergenza Covid.

Si ricorda che il Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) prevede il blocco dei licenziamenti, per le aziende che utilizzano ancora l’integrazione salariale COVID-19, fino al:

- 30 giugno per le aziende che utilizzano la CIGO

- 31 ottobre per le aziende che utilizzano FIS e Cassa in deroga.

Il Decreto Sostegni-bis ha stabilito che, a partire dal 1° luglio 2021, le aziende che non avranno più necessità di ricorrere alla CIG Covid-19 non saranno più soggette al divieto di licenziamento, mantenendo invece la possibilità per le imprese di utilizzare la Cassa integrazione ordinaria, senza dover pagare le addizionali fino al 31 dicembre 2021, previo impegno a non licenziare.

Cassa integrazione e proroga del divieto di licenziamento

Il provvedimento appena approvato e pubblicato in Gazzetta prevede l’annunciata proroga fino al 31 ottobre 2021 del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato, per le aziende individuate dai codici ATECO che iniziano per 13, 14 e 15.

Questi datori di lavoro delle industrie tessili qualora, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendano o riducano l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto approvato, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale.

Cassa integrazione per le altre imprese

Con riferimento ai settori produttivi nei quali è superato, a partire dal 1° luglio 2021, il divieto di licenziamento, il decreto stabilisce che le imprese, che non possano più fruire della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021, e soltanto qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare. A differenza di quanto evidenziato nel comunicato stampa di fine seduta del Consiglio dei Ministri, il dettato normativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale non fa menzione di alcuna esenzione dal contributo addizionale per le imprese che non licenziano.

Nuovo Fondo per la formazione

Il testo prevede altresì l’istituzione di un Fondo per il finanziamento delle attività di formazione dei lavoratori in Cassa integrazione guadagni (CIG) e Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASPI).

Deroghe, eccezioni ed esclusioni

Il ricorso al licenziamento non è vietato in caso di:

- cessazione definitiva dell'attività dell'impresa

- cessazione conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa.

- stipula di un accordo collettivo aziendale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevede l’incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

- fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione;

- lavoratori già impiegati nell'appalto, che siano riassunti a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;

Sono inoltre previste le seguenti fattispecie che restano escluse dal divieto:

- licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

- licenziamenti per superamento del periodo di comporto;

- licenziamento entro il termine del periodo di prova;

- licenziamento per raggiunti limiti di età ai fini della fruizione della pensione di vecchiaia;

- licenziamento ad nutum del dirigente;

- licenziamento dei lavoratori domestici;

- interruzione dell’apprendistato al termine del periodo formativo;

- interruzione del rapporto con l’ex socio di una cooperativa di produzione e lavoro, in caso di precedente risoluzione del rapporto associativo (in base alle disposizioni statutarie o regolamentari in vigore).


Fonte: IPSOA Quotidiano Lavoro


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